Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Brescia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emergono ulteriori valutazioni sul merito del reato o della pena, perché il ricorso è stato arrestato in rito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata emessa dal Tribunale ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., quindi in applicazione del patteggiamento. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, ma l'ordinanza di legittimità esamina un solo motivo e lo reputa inammissibile: da un lato perché il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di ricorso contro sentenza ex art. 444 c.p.p., alla luce dell'art. 448 c.p.p.; dall'altro perché il ricorso è del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunché in modo specifico e argomentato.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
La sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi della disciplina del patteggiamento.
Viene richiamato per affermare che il motivo dedotto non è consentito dalla legge nel ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono proponibili solo i motivi consentiti dalla disciplina speciale di cui all'art. 448 c.p.p.; un motivo non consentito è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve contenere doglianze specifiche e argomentate: la mera genericità, o l'omessa deduzione di elementi di fatto o di diritto, comporta inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicata dalla Corte.
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