Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08572/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un fondo sito in Mariglianella avevano convenuto la società di distribuzione elettrica deducendo che il terreno era stato occupato d'urgenza per la realizzazione di un elettrodotto, ma che entro il termine previsto dal decreto non era intervenuto né il pagamento dell'indennità né un provvedimento di esproprio o una cessione volontaria. Chiedevano la declaratoria di illegittimità sopravvenuta dell'occupazione, la restituzione del bene, il pagamento delle indennità dovute e il risarcimento del danno. La società convenuta, in via riconvenzionale, chiedeva la costituzione della servitù di elettrodotto con relativa indennità. La Corte d'appello aveva escluso la restituzione, condannato la società al pagamento di una minor somma a titolo di ristoro per il deprezzamento del fondo e negato la costituzione di fatto della servitù. In Cassazione la società deduceva violazione di norme sostanziali e processuali sostenendo che il deprezzamento dell'intero fondo non fosse stato adeguatamente provato né motivato, anche perché la linea aveva inciso solo su una porzione minima del terreno e non erano stati allegati dinieghi di vendita per la presenza dell'elettrodotto. I proprietari proponevano ricorso incidentale sostenendo che, accertata l'illegittimità dell'occupazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere la tutela reale con restituzione della parte di fondo occupata, oltre al risarcimento, e non sostituire tale tutela con un ristoro per equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società distributrice perché infondato: ha ritenuto legittima la liquidazione del danno operata dal giudice di merito sulla base delle valutazioni del CTU e del deprezzamento di mercato dell'intero fondo per la presenza dell'elettrodotto e il conseguente asservimento, escludendo che la decisione avesse riconosciuto un danno automaticamente connesso ai campi elettromagnetici. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei proprietari, ritenendo che la censura fosse carente di autosufficienza perché non riportava con chiarezza il contenuto dell'atto di appello e non dimostrava l'interesse esclusivo alla rimozione delle infrastrutture; ha inoltre ribadito che la tutela reale della proprietà resta possibile, ma può essere superata dalla scelta del danneggiato di chiedere il risarcimento per equivalente. Le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso principale, denunciato come violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • artt. 1224, 1226, 2043, 2056 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente principale a sostegno della censura sul quantum del danno; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa del pregiudizio da deprezzamento di mercato.

  • artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

    Invocati per contestare la prova del danno; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto correttamente uso delle risultanze istruttorie e delle presunzioni.

  • art. 123 T.U. 1775/33

    Richiamato dalla ricorrente principale nel quadro delle norme sulle occupazioni e sugli elettrodotti.

  • legge 2359/1865

    Richiamata dalla ricorrente principale nel quadro delle norme espropriative e indennitarie.

  • legge 865/71

    Richiamata dalla ricorrente principale nel quadro delle norme espropriative e indennitarie.

  • legge 327/01

    Richiamata dalla ricorrente principale nel quadro delle norme espropriative e indennitarie.

  • artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente principale per censurare motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Base della doglianza incidentale, volta a denunciare violazione di norme sulla tutela della proprietà e sul risarcimento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere il diritto al risarcimento in concorso con la restituzione.

  • art. 2058 c.c.

    La Corte ha affermato che la reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite del comma 2 quando si tutelano diritti reali, salvo che il danneggiato opti per il risarcimento per equivalente.

  • art. 1 Protocollo CEDU

    Richiamato dai ricorrenti incidentali a tutela del diritto di proprietà.

  • artt. 948 e 949 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti incidentali per sostenere la tutela reale della proprietà.

  • art. 371 c.p.c.

    La Corte ha affermato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia decorso il termine per l'impugnazione principale, rilevando che l'unico limite è la perdita di efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di asservimento o occupazione illegittima per elettrodotto, il danno da liquidare può essere commisurato al deprezzamento di mercato del fondo residuo e non richiede necessariamente la prova di una nocività autonoma dei campi elettromagnetici, se la perdita di valore deriva dalla presenza dell'infrastruttura e dall'asservimento dell'immobile.
  • La determinazione del criterio di liquidazione del danno appartiene al giudice di merito, purché sorretta dalle risultanze istruttorie e da una motivazione che dia conto delle presunzioni e degli apprezzamenti di probabilità utilizzati.
  • La tutela reale della proprietà è, in linea di principio, compatibile con i diritti reali anche oltre il limite dell'art. 2058, comma 2, c.c.; tuttavia, se il proprietario opta per il risarcimento per equivalente, tale scelta può implicare rinuncia alla reintegrazione in forma specifica.
  • Chi impugna per cassazione una decisione con ricorso incidentale deve rispettare il requisito di autosufficienza, indicando con precisione gli atti e il contenuto delle domande o delle censure rilevanti, non potendo demandare alla Corte l'esame diretto degli atti di merito.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se proposta oltre il termine per impugnare e anche in caso di acquiescenza, ma perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.