Sentenza del 18/10/2018 n. 26191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il fallimento ha impugnato un secondo avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, contestando la violazione delle regole sull'accertamento integrativo. Secondo il ricorrente, il nuovo atto si fondava sugli stessi elementi già esaminati nel precedente processo verbale di constatazione e nel primo avviso di accertamento, in particolare sulla presunta natura di "società cartiera" della X S.r.l., fornitrice delle fatture. La sola presenza di un'ulteriore fattura non indicata nel primo avviso non avrebbe costituito un elemento nuovo, poiché l'Ufficio avrebbe potuto acquisire e valutare tutte le fatture relative al medesimo periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la contestazione relativa all'assenza di elementi realmente nuovi. Ha affermato che l'Amministrazione, dopo avere emesso il primo avviso, non può emetterne un altro sulla base degli stessi elementi, anche se diversamente o più approfonditamente valutati. Gli elementi sopravvenuti devono essere effettivamente nuovi, non conosciuti né conoscibili dall'Ufficio al momento del primo accertamento, e devono essere descritti nella motivazione del nuovo atto. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
Il presupposto per l'integrazione o modificazione in aumento dell'avviso di accertamento è costituito dal dato oggettivo che gli elementi posti a base del nuovo atto siano nuovi.
L'accertamento integrativo è ammesso soltanto quando l'Ufficio acquisisce elementi effettivamente nuovi dopo la notificazione del primo avviso. Non è sufficiente una diversa o più approfondita valutazione di materiale probatorio già disponibile. I nuovi elementi devono inoltre essere specificamente descritti nella motivazione del nuovo atto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
La norma, in materia IVA, è richiamata insieme all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per escludere la possibilità di reiterare l'accertamento sulla base dei medesimi elementi già utilizzati in un precedente atto, salvo la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi.
Codice di procedura civile, art. 360
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione, dedotti dal fallimento contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Massime di principio
- Dopo l'emissione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione tende a consumare il proprio potere di accertamento sugli elementi già conosciuti o conoscibili e già posti a fondamento dell'atto.
- Un nuovo avviso relativo allo stesso periodo d'imposta è legittimo solo se fondato su elementi realmente nuovi, sopravvenuti o non disponibili per l'Ufficio che ha emesso il primo atto.
- La mera omissione di una singola fattura o di un singolo dato nel primo accertamento non basta, di regola, a giustificare un accertamento integrativo quando l'Ufficio avrebbe potuto acquisire e valutare quel dato già nella prima verifica.
- Una diversa qualificazione, rivalutazione o lettura più approfondita delle prove già acquisite non equivale alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi.
- Il nuovo avviso deve indicare in modo concreto, anche sinteticamente, quali siano gli elementi nuovi e quando siano divenuti conoscibili; un richiamo generico può compromettere la validità dell'atto e il diritto di difesa del contribuente.
- In presenza di un secondo accertamento, il contribuente dovrebbe verificare sia la novità effettiva degli elementi utilizzati sia la loro adeguata descrizione nella motivazione dell'atto.
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