Sentenza del 18/10/2018 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Notifica via pec appello - successione Equitalia - notifica cartella con avviso di ricevimento - dichiarazione in rettifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la cartella derivante dal controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, sostenendo l'insufficienza dei requisiti indicati nella cartella, l'incomprensibilità dei criteri di calcolo degli interessi e l'invalidità della notifica effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Deduceva inoltre di aver corretto gli errori dichiarativi mediante una dichiarazione integrativa presentata il 31 luglio 2013. In appello contestava anche la validità della decisione di primo grado e l'asserita necessità di coinvolgere l'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate eccepiva, a sua volta, l'inesistenza della notifica telematica dell'atto di appello, effettuata prima dell'entrata in vigore della disciplina che rendeva ordinaria tale modalità.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che la notifica via PEC dell'atto di appello, benché effettuata prima dell'entrata in vigore della specifica disciplina telematica, costituisse una mera irregolarità e non una causa di nullità o inesistenza, poiché aveva comunque raggiunto il proprio scopo attraverso la presa di contatto con l'ufficio giudiziario e la conoscibilità dell'atto da parte delle altre parti. Ha inoltre escluso la carenza di legittimazione passiva collegata alla successione di Equitalia, rilevando il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici e processuali pendenti. Nel merito, ha ritenuto valida la cartella, sufficientemente determinati gli interessi e regolare la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La dichiarazione integrativa è stata considerata tardiva, perché presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, fissato al 1° ottobre 2012. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, nell'ambito del quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato ritenute e contributi indicati erroneamente dal contribuente.
Art. 16-bis del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015
Rileva per la disciplina del deposito e della trasmissione telematica degli atti processuali. La corte ha ritenuto che, anche anteriormente alla piena entrata in vigore della disciplina applicabile al caso, l'uso della PEC integrasse una mera irregolarità quando l'atto avesse raggiunto il proprio scopo.
D.L. 193/2016, convertito nella Legge 225/2016
Ha previsto la soppressione delle società del gruppo Equitalia e il subentro, dal 1° luglio 2017, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
Art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante invio diretto del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa alla notificazione eseguita dagli ufficiali o dagli altri soggetti indicati dalla norma.
Cass. civ., sentenza n. 9772/2016
Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014 [...] il deposito per via telematica [...] non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità [...] ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario [...].
Il deposito telematico effettuato con modalità non ancora espressamente previste non determina necessariamente invalidità, se l'atto è stato ricevuto, registrato e reso disponibile, realizzando la finalità processuale dell'adempimento.
Cass. civ., sentenza n. 8333/2015
Ha confermato la validità della notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal concessionario.
Cass. civ., sentenza n. 14294/2014
La dichiarazione integrativa diretta a correggere errori od omissioni favorevoli al contribuente deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; una presentazione successiva non consente di neutralizzare automaticamente la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un vizio meramente formale della notificazione o del deposito telematico non comporta automaticamente nullità o inesistenza: se l'atto è arrivato all'ufficio, è stato registrato e ha consentito alle altre parti di conoscerlo e difendersi, il vizio può considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.
- La successione normativa tra Equitalia e Agenzia delle Entrate-Riscossione comporta, in linea generale, la continuità dei rapporti processuali e delle obbligazioni dell'agente della riscossione, senza necessità di rimettere in discussione automaticamente gli atti già compiuti.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; non è indispensabile, in tale modalità alternativa, l'intervento di un ufficiale della riscossione o di un ufficiale giudiziario.
- Le contestazioni relative al contenuto della cartella devono indicare concretamente quali elementi manchino o risultino incomprensibili; una contestazione generica sui criteri di calcolo degli interessi può essere respinta quando gli importi e i tassi applicati risultano verificabili e conformi alla legge.
- Una dichiarazione integrativa favorevole al contribuente deve essere presentata entro il termine previsto dalla normativa applicabile, normalmente collegato alla dichiarazione del periodo d'imposta successivo; la presentazione tardiva può impedire di utilizzarla per contestare o ridurre la pretesa già emersa dal controllo dell'amministrazione.
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