Sentenza del 18/10/2018 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Novara
Capacità di stare in giudizio delle persone giuridiche - Capacità processuale - Eccezione tardiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la capacità dell'Agente della riscossione di stare in giudizio e, in particolare, la possibilità di farsi rappresentare da un soggetto esterno. È stato chiarito che l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 integra l'art. 75, comma 3, c.p.c.: l'Agente può stare in giudizio direttamente o tramite la struttura sovraordinata e non può attribuire la propria rappresentanza processuale a un procuratore generale o speciale estraneo alla struttura. Ciò non impedisce però di farsi rappresentare o assistere da un professionista abilitato al patrocinio davanti agli organi della giustizia tributaria. È stata inoltre esaminata la tempestività dell'eccezione, sollevata soltanto in una memoria illustrativa anziché nell'atto introduttivo.
La decisione
La sentenza ha distinto tra capacità processuale, che resta in capo all'Agente della riscossione o alla struttura sovraordinata, e assistenza tecnica, che può essere affidata a un professionista abilitato esterno. L'eccezione proposta per la prima volta nella memoria illustrativa è stata dichiarata tardiva, non essendo stata formulata nell'atto introduttivo. Pertanto, la contestazione basata sull'asserita impossibilità di avvalersi di un difensore esterno non è stata accolta, mentre non è stata esaminata o è stata comunque respinta l'eccezione tardivamente formulata.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le parti pubbliche stanno in giudizio direttamente o mediante l'organo che ne ha la rappresentanza legale oppure a mezzo di struttura sovraordinata.
La disposizione disciplina la rappresentanza processuale delle parti pubbliche nel processo tributario e integra la regola generale sulla capacità di stare in giudizio delle persone giuridiche. L'Agente della riscossione deve essere rappresentato dall'organo competente o dalla struttura sovraordinata, ma può ricevere assistenza tecnica da un professionista abilitato.
Art. 75, comma 3, c.p.c.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
La norma attribuisce la capacità processuale all'organo rappresentativo previsto dalla legge o dallo statuto e non consente di confondere il potere di rappresentanza con il conferimento di un incarico di patrocinio o assistenza tecnica.
Massime di principio
- La capacità processuale di una persona giuridica o di un ente pubblico appartiene agli organi individuati dalla legge o dallo statuto; un professionista esterno può assistere o patrocinare l'ente, ma non sostituirsi all'organo titolare della rappresentanza salvo specifica base normativa.
- Nel processo tributario, l'Agente della riscossione può avvalersi di un difensore abilitato esterno senza che ciò comporti necessariamente un difetto di capacità processuale o di rappresentanza.
- È necessario distinguere tra rappresentanza processuale, che riguarda il potere di compiere gli atti processuali in nome dell'ente, e assistenza tecnica, che riguarda la difesa professionale davanti al giudice.
- Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente, normalmente nell'atto introduttivo o nella prima difesa utile prevista dal rito; la loro proposizione per la prima volta in una memoria illustrativa può determinarne la decadenza o l'inammissibilità.
- Quando si contesta la validità della costituzione in giudizio di un ente, occorre verificare separatamente l'identità dell'organo rappresentante, l'eventuale delega interna e l'abilitazione del difensore, evitando di confondere l'assenza di rappresentanza con il semplice ricorso a un patrocinatore esterno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 845 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 ott 2018Sentenza del 18/10/2018 n. 1849 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →