Sentenza del 18/10/2018 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Novara
Assolvimento dell'onere della prova - Documentazione "di supporto" da presentare - Locali non costituenti struttura imprenditoriale - Onere del legale rappresentante - Descrizione, in fattura, delle prestazioni ricevute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il disconoscimento, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di costi risultanti da fatture passive. La controversia riguardava l'assolvimento dell'onere della prova sull'effettiva esistenza, consistenza, ammontare e inerenza dei costi rispetto ai ricavi, nonché l'insufficiente documentazione di supporto e la genericità delle descrizioni riportate nelle fatture. Assumeva rilievo anche la mancanza di una struttura imprenditoriale adeguata allo svolgimento di appalti di grande rilievo e l'assenza di una contabilità tecnica ordinata e completa.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata, poiché il contribuente non ha dimostrato in modo sufficientemente analitico le operazioni sottostanti alle fatture e la correlazione dei costi con l'attività produttiva. La mera disponibilità di locali per il deposito di merci, strumenti o attrezzature non è stata considerata sufficiente a dimostrare la capacità di eseguire direttamente appalti rilevanti. Le fatture recanti descrizioni generiche o stereotipate, prive di documentazione ulteriore come computi metrici, preventivi, ordini, documenti di trasporto, ore lavorate, stati di avanzamento e corrispondenza commerciale, non consentono di provare l'effettività e l'inerenza dei costi. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della ripresa fiscale.
Norme richiamate
Articoli 2214 e seguenti del codice civile
Impongono all'imprenditore la tenuta ordinata delle scritture contabili e della documentazione necessaria a ricostruire le operazioni economiche e la gestione dell'impresa.
Articolo 2220 del codice civile
Richiede la conservazione della documentazione commerciale, inclusa la corrispondenza relativa agli affari, quale elemento utile a dimostrare l'effettività delle operazioni contabilizzate.
Cassazione, Sezione 5, ordinanza n. 13300 del 26 maggio 2017
Stabilisce che spetta al contribuente provare in modo esauriente l'effettiva consistenza e l'ammontare dei costi dedotti, nonché la loro correlazione con i ricavi o con l'attività esercitata.
Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 6650 del 24 marzo 2006
Esclude che fatture con descrizioni generiche e stereotipate siano sufficienti, da sole, a provare le prestazioni ricevute e la relativa inerenza.
Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 16853 del 5 luglio 2013
Ribadisce, in materia di IVA sulle operazioni passive, la necessità che il contribuente dimostri concretamente l'esistenza, l'effettività e la riferibilità delle operazioni documentate.
Massime di principio
- Chi deduce un costo o detrae l'IVA deve dimostrare non solo l'esistenza formale della fattura, ma anche l'effettività della prestazione, il suo importo e il collegamento con l'attività d'impresa.
- Una fattura con descrizione generica non è normalmente sufficiente: deve essere accompagnata da documenti idonei a ricostruire concretamente l'operazione, come contratti, preventivi, ordini, documenti di trasporto, rapportini, stati di avanzamento, pagamenti e corrispondenza.
- La documentazione deve essere coerente con la struttura organizzativa dell'impresa. Se l'impresa non dispone di personale, mezzi o locali adeguati all'entità dei lavori dichiarati, deve dimostrare il ricorso effettivo a imprese terze mediante contratti e altra documentazione verificabile.
- Il legale rappresentante deve essere in grado di spiegare le operazioni contabilizzate e fornire elementi concreti sui costi sostenuti; l'assenza di spiegazioni specifiche può rafforzare la contestazione dell'Amministrazione finanziaria.
- La regolare registrazione contabile o il pagamento della fattura non provano automaticamente la deducibilità del costo o la detraibilità dell'IVA: è necessaria una prova sostanziale e complessiva dell'operazione.
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