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Sentenza

Sentenza del 18/10/2018 n. 845 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sui criteri di calcolo della detrazione dell'IVA assolta a monte da parte di una società in relazione a operazioni di locazione con opzione di acquisto di autoveicoli. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 173 - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Operazioni di locazione con opzione d'acquisto di veicoli - Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti - Nascita e portata del diritto a detrazione - Prorata di detrazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il metodo di calcolo della quota detraibile dell'IVA assolta a monte sulle spese generali sostenute dalla VWFS nell'attività di locazione con opzione d'acquisto di autoveicoli. Tali contratti comprendevano una componente imponibile, relativa alla messa a disposizione del veicolo, e una componente esente, relativa al finanziamento. L'amministrazione fiscale sosteneva che le spese generali dovessero essere imputate soprattutto alla componente finanziaria esente, escludendo dal calcolo il valore iniziale del veicolo. La VWFS sosteneva invece che una parte delle spese generali fosse riferibile anche alla componente imponibile e quindi detraibile.

La decisione

La Corte ha stabilito che le spese generali devono essere considerate elementi costitutivi del prezzo anche della messa a disposizione imponibile del veicolo, indipendentemente dal fatto che siano contabilmente o contrattualmente riflesse soltanto negli interessi della componente finanziaria esente. Il diritto alla detrazione deve quindi essere determinato sulla base dell'effettivo utilizzo promiscuo dei beni e servizi. Gli Stati membri possono adottare un metodo speciale di ripartizione solo se esso garantisce una determinazione più precisa rispetto al criterio ordinario basato sul volume d'affari; non è invece ammissibile un metodo che ignori il valore iniziale del veicolo quando tale valore rappresenta una parte effettiva e non trascurabile dell'operazione imponibile. La verifica concreta del metodo applicato è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l'IVA dovuta o assolta.

    Il diritto alla detrazione sussiste quando i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni imponibili. Il diritto è fondamentale e non può essere limitato sulla base del modo in cui i costi vengono contabilmente imputati o del risultato economico dell'attività.

  • Articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

    Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati [...] sia per operazioni che danno diritto a detrazione [...] sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.

    Per i costi utilizzati promiscuamente per operazioni imponibili ed esenti, l'IVA è detraibile solo in proporzione all'utilizzo per le operazioni che danno diritto a detrazione.

  • Articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri possono autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi.

    È possibile applicare metodi speciali basati sull'utilizzo effettivo dei beni e servizi, ma tali metodi devono riflettere oggettivamente la quota reale dei costi riferibile alle operazioni imponibili e produrre un risultato più preciso del criterio fondato sul volume d'affari.

  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi.

    La componente di finanziamento dell'operazione può essere esente da IVA, purché gli interessi costituiscano il corrispettivo del credito e non una parte del prezzo della cessione del veicolo.

  • Articoli 174 e 175 della direttiva 2006/112/CE

    Il prorata ordinario di detrazione è normalmente calcolato in base al volume d'affari complessivo, salvo l'applicazione di un metodo speciale più preciso.

  • Sentenza Corte di giustizia, Midland Bank, C-98/98

    Le spese generali fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di un'impresa.

    Le spese generali possono dare diritto alla detrazione anche senza un nesso diretto con una specifica operazione imponibile, quando riguardano complessivamente l'attività economica e concorrono alla formazione dei prezzi delle operazioni effettuate.

  • Sentenza Corte di giustizia, Banco Mais, C-183/13

    Un metodo basato soltanto sugli interessi della componente finanziaria può essere ammissibile in circostanze specifiche, quando rifletta meglio l'utilizzo effettivo dei costi; non può però essere applicato automaticamente a tutte le operazioni di leasing o locazione con opzione d'acquisto.

Massime di principio

  • La detrazione dell'IVA sui costi generali dipende dall'utilizzo effettivo dei beni e servizi nell'attività imponibile, non dalla sola imputazione contabile o contrattuale dei costi.
  • Se un costo generale contribuisce anche alla realizzazione di una componente imponibile di un'operazione complessa, una quota dell'IVA può essere detratta anche se il costo è stato trasferito economicamente soltanto sulla componente esente.
  • Per i costi promiscui occorre applicare un prorata di detrazione; il metodo ordinario basato sul volume d'affari è il riferimento generale.
  • Un metodo speciale nazionale è legittimo soltanto se dimostra di essere più preciso del criterio basato sul volume d'affari e di riflettere oggettivamente l'effettiva destinazione dei costi.
  • Non è legittimo escludere automaticamente dal calcolo il valore del bene ceduto o messo a disposizione, quando tale valore rappresenta una parte reale e non trascurabile dell'operazione imponibile.
  • La qualificazione di un'operazione come composta da una prestazione imponibile e una prestazione finanziaria esente deve basarsi sulla realtà economica dell'operazione e non può comportare una riduzione artificiale del diritto alla detrazione.

Testo integrale

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