Sentenza del 18/10/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Novara
Obbligo di allegazione di tutti gli atti citati nell'avviso - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che devono essere allegati soltanto gli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell'avviso e non già trascritti, almeno nella loro parte essenziale. Non è invece necessario allegare tutti gli altri atti semplicemente richiamati, quando essi non integrano la motivazione ma sono utilizzati esclusivamente come elementi di prova della pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse illegittimo perché non erano stati allegati tutti gli atti richiamati dall'Amministrazione finanziaria. La contestazione riguardava l'obbligo di allegazione e, in particolare, la possibilità di utilizzare atti menzionati nell'avviso ma non materialmente allegati.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare ogni documento menzionato nell'avviso di accertamento.
- L'allegazione è necessaria quando l'atto richiamato integra la motivazione e il suo contenuto essenziale non è già riportato nell'avviso.
- Gli atti meramente probatori, che non completano la motivazione, possono essere utilizzati senza allegazione, purché l'avviso esponga sufficientemente i presupposti della pretesa e consenta al contribuente di difendersi.
- La distinzione decisiva è tra atti che integrano la motivazione e atti richiamati soltanto come supporto probatorio.
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