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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29120/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibili, "de plano", le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e di detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.), ritenendo che la condanna in espiazione fosse per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per (i) illegittimità del procedimento deciso in forma planaria senza contraddittorio e (ii) errata applicazione/interpretazione delle regole sull'ostatività di cui all'art. 4-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio in composizione collegiale e nel contraddittorio delle parti. La Corte ha motivato che il Presidente non poteva decidere "de plano" l'inammissibilità basandosi automaticamente sulla mera circostanza della condanna per reato ostativo; per l'affidamento in prova va sempre verificata la sussistenza di condizioni che escludano la fruizione (es. collaborazione con le autorità ovvero casi di collaborazione impossibile o ininfluente). Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte ha richiamato la distinzione tra le diverse fattispecie di cui all'art. 47-ter (commi e lettere) e la pronuncia della Corte Costituzionale che limita l'applicazione dell'art. 4-bis rispetto ad alcune forme di detenzione domiciliare; data la genericità del decreto impugnato, la Corte ha annullato anche con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare. Inoltre ha applicato il principio secondo cui la nullità per violazione del contraddittorio comporta annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    procedimento inaudita altera parte davanti al Presidente del Tribunale di sorveglianza

    Richiamato per valutare la legittimità della decisione "de plano" del Presidente; la Corte segnala che l'uso del rito inaudita altera parte non legittima l'automatica declaratoria di inammissibilità senza verifica dei presupposti minimi.

  • art. 47 Ord. pen. (affidamento in prova)

    istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale

    L'art. 4-bis non esclude automaticamente l'affidamento in prova per i condannati per reati ostativi: è necessario accertare la sussistenza di condizioni rilevanti (collaborazione o sua impossibilità/ininfluenza) prima di dichiarare inammissibile l'istanza.

  • art. 47-ter Ord. pen. (detenzione domiciliare)

    misure alternative della detenzione domiciliare (diverse fattispecie, comma 1 e comma 1-bis)

    La disciplina dell'ostatività va differenziata a seconda della tipologia di detenzione domiciliare richiesta: alcune forme possono essere escluse dal divieto in base alla giurisprudenza costituzionale; occorre specificare quale misura è chiesta e verificare l'eventuale ostatività.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    divieto di concessione di benefici penitenziari per reati ostativi

    La Corte precisa che la condanna per reati elencati nell'art. 4-bis non comporta automaticamente l'impossibilità di accedere a tutti i benefici: va valutata la posizione concreta del condannato (es. collaborazione o sue eccezioni) secondo il testo risultante dalle pronunce di illegittimità costituzionale.

  • Sentenze Corte Costituzionale n. 357/1994 e n. 68/1995

    dichiarazioni parziali di illegittimità costituzionale che hanno inciso sull'art. 4-bis

    La giurisprudenza costituzionale ha ridotto il campo di applicazione dell'ostatività, imponendo che in alcuni casi l'ostatività non impedisca automaticamente la concessione di benefici quali l'affidamento in prova.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 239/2014

    dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte dell'art. 4-bis, comma 1

    Ha stabilito che non può essere esclusa a priori la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b) rispetto al divieto generale dell'art. 4-bis, imponendo una valutazione più raffinata delle singole ipotesi.

  • art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    regole sul provvedimento di annullamento e rinvio in caso di nullità

    Applicati per giustificare l'annullamento con rinvio quando è accertata una causa di nullità (es. violazione del contraddittorio, art. 179 c.p.p.); la Corte ha ritenuto dovuta la formula con rinvio al giudice di merito.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    nullità per violazione delle norme che assicurano il contraddittorio

    La declaratoria di inammissibilità "de plano" senza contraddittorio è qualificata come causa di nullità assoluta, comportando annullamento con rinvio.

  • art. 47-quinquies e art. 58-ter Ord. pen.

    riferimenti a specifiche forme di detenzione domiciliare e ad atti dissociativi/collaborazione

    Richiamati nella motivazione giurisprudenziale: l'assenza di un formale atto di dissociazione o collaborazione non consente automaticamente la declaratoria di inammissibilità senza verifica del contesto e del tipo di misura richiesta.

  • art. 7 legge n. 203/1991 -> art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravanti e fattispecie correlate a criminalità organizzata

    Citato per segnalare la giurisprudenza secondo cui l'aggravazione per reati associativi non giustifica da sola la declaratoria "de plano" di inammissibilità delle misure alternative; va valutato il caso concreto.

Massime di principio

  • Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non può dichiarare "de plano" l'inammissibilità di una istanza di benefici penitenziari basandosi soltanto sulla circostanza che la pena deriva da reati ostativi: è necessaria una valutazione minima e motivata della situazione personale e delle condizioni previste dalla legge.
  • Per l'affidamento in prova (art. 47) la condanna per reati indicati dall'art. 4-bis non esclude automaticamente il beneficio: occorre verificare la collaborazione del condannato o l'esistenza di situazioni che rendono la collaborazione impossibile o ininfluente.
  • La disciplina dell'ostatività deve essere applicata distintamente alle diverse tipologie di detenzione domiciliare previste dall'art. 47-ter; alcune forme sono escluse dal divieto in seguito a pronunce costituzionali e quindi richiedono un esame specifico.
  • La violazione del contraddittorio (decisione "inaudita altera parte"/decreto "de plano") integra una nullità che impone l'annullamento con rinvio del provvedimento e il riesame collegiale e contraddittorio dell'istanza.
  • In casi simili il giudice di merito dovrà riesaminare le istanze con motivazione puntuale sull'eventuale ostatività, valutando fatti concreti (collaborazione, dissociazione, legami con criminalità organizzata) e indicando chiaramente quale misura alternativa è richiesta.
  • La Corte di Cassazione tende a richiamare e uniformare l'interpretazione delle norme sull'ostatività richiamando le pronunce costituzionali e la giurisprudenza di legittimità; pertanto, nelle valutazioni sui benefici penitenziari vanno sempre considerate le pronunce di legittimità e costituzionali rilevanti.

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