Cassazione Penale, Sentenza n. 43227/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Lecce che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Lecce per il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 relativo alla realizzazione, senza titolo abilitativo, di due manufatti in struttura metallica (uno di circa 16x29 m con altezza media 5 m e un annesso di 6,8x8,2 m, altezza media 5 m), fatti constatati fino al 16/04/2018. In cassazione i difensori hanno sollevato tre motivi: 1) vizio per discordanza tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nella motivazione (richiamo errato ad una sentenza del Tribunale di Brindisi); 2) eccezione di prescrizione/retrodatazione delle opere (fatture e ortofoto che, a detta della difesa, proverebbero la realizzazione antecedente o la più antica esistenza delle opere); 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., per esiguità del danno e occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che la discordanza riguarda solo il richiamo nella parte motivazionale e non il dispositivo letto in udienza; non sussiste nullità e l'errore materiale può essere corretto con il procedimento di cui all'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., da attivare in sede territoriale. Sul secondo motivo ha ritenuto la questione inammissibile perché la retrodatazione delle opere non era stata devoluta alla Corte d'appello (non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione) e le deduzioni difensive erano generiche e meramente assertive, prive di adeguata documentazione probatoria. Sul terzo motivo ha confermato il rigetto della causa di non punibilità ex art. 131 bis: la Corte territoriale ha motivato razionalmente che le opere non sono minimali per dimensioni, sono stabilmente destinate all'attività dell'opificio e non erano integralmente rimosse, escludendo quindi la tenuità; la Corte di cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per l'applicabilità di art. 131 bis il giudizio si effettua con riferimento ai criteri di art. 133 c.p., senza che sia necessario esaminare tutti gli elementi. Conseguenze pratiche: i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento di cassazione (art. 616 c.p.p.) e ciascuno è tenuto a versare una somma equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)
Norma applicata per qualificare come reato la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di manufatti. La Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato in relazione alle opere contestate.
codice di procedura penale, art. 546
Richiamato in relazione ai vizi formali del dispositivo; la Corte ha ritenuto che l'eventuale discordanza testuale tra dispositivo letto e trascritto non determini automaticamente nullità.
codice di procedura penale, art. 547
Collegata all'art. 546 nella censura sulla correttezza formale del dispositivo; la Cassazione ha ritenuto la censura infondata per le ragioni indicate.
codice di procedura penale, art. 130, comma 1
Indicata come la procedura da utilizzare per la correzione dell'errore materiale tra il dispositivo letto in udienza e il testo della sentenza, da attivare presso la Corte territoriale.
Norma che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la causa non è stata riconosciuta perché le opere non erano minimali, erano destinate stabilmente a attività produttiva e non erano state rimosse.
codice penale, art. 133, comma primo
Richiamato quale criterio di riferimento per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131 bis; la Corte ha osservato che non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti, ma è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'addebito delle spese del procedimento di cassazione ai ricorrenti, in caso di inammissibilità della impugnazione.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in sede di determinazione del contributo alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende per ciascun ricorrente, ritenendo l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Una discordanza tra il dispositivo letto in udienza e il testo trascritto nella motivazione non comporta automaticamente la nullità della sentenza se il dispositivo di udienza è chiaro; l'errore materiale può essere corretto mediante il procedimento previsto dall'art. 130 c.p.p.
- Questioni e fatti non devoluti alla Corte d'appello non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione: i motivi nuovi di fatto o di prova sono generalmente inammissibili in sede di legittimità.
- Le censure in Cassazione devono essere supportate da adeguata documentazione e non possono restare in forma meramente assertiva; la mancanza di prova documentale rende la censura inammissibile o infondata.
- Per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131 bis) il giudizio si effettua con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è indispensabile analizzare tutti i fattori indicati da quest'ultimo articolo, ma la decisione deve risultare da una motivazione razionale che indichi gli elementi ritenuti rilevanti.
- Opere di una certa ampiezza, stabilmente destinate all'attività aziendale e non rimosse, difficilmente possono rientrare nella causa di esclusione della punibilità per tenuità; la dimensione, la destinazione d'uso e la persistenza nel tempo sono elementi decisivi.
- In caso di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione, oltre al pagamento delle spese processuali, il giudice può disporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende secondo criteri equitativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43230/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43233/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43234/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43235/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43236/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43237/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →