Cassazione Penale, Sentenza n. 43230/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gravina ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 13.10.2022, contestando la legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare la sentenza di primo grado (per presunto difetto di avocazione o acquiescenza del Procuratore della Repubblica) e l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., che limita l'appello del PM ai casi tassativi indicati (modifica del titolo del reato, esclusione di un'aggravante ad effetto speciale o determinazione di una pena di specie diversa). Inoltre si deduceva violazione degli artt. 593-bis e 593 cod. proc. pen. in relazione alla procedura di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello del 13.10.2022, ritenendo che quella impugnazione del Procuratore Generale andava qualificata come ricorso per cassazione. Ha però anche rilevato che la sentenza di primo grado (Tribunale di Foggia) aveva omesso di applicare la pena accessoria prevista dall'art. 6, comma 7, L. 401/1989 (divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione in ufficio di polizia durante le manifestazioni per un periodo da due a otto anni). Poiché la quantificazione di tale pena accessoria è rimessa al giudice di merito, la Cassazione ha annullato limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione per la sua determinazione.
Norme richiamate
alla condanna per i reati di cui al primo comma della stessa norma segue "il divieto di accesso ai luoghi di cui al primo comma e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due ad otto anni"
La pena accessoria è prevista obbligatoriamente dalla norma per le condanne ai reati indicati; la Corte ha rilevato l'omissione di tale applicazione da parte del Tribunale e ha disposto il rinvio per la quantificazione, non potendo la Cassazione determinare la durata.
art. 593 cod. proc. pen., primo comma
norma che limita l'appello del Pubblico Ministero ai soli casi tassativamente indicati (modifica del titolo del reato, esclusione di un'aggravante ad effetto speciale o pena di specie diversa)
La Corte ha riconosciuto che la sentenza impugnata non rientrava nelle ipotesi di ammissibilità dell'appello del PM; pertanto l'appello del Procuratore Generale era, in linea di principio, inammissibile.
art. 593-bis cod. proc. pen., secondo comma
La legittimazione del Procuratore Generale a proporre appello può derivare dall'acquiescenza del Procuratore della Repubblica; la Corte richiama i limiti e le condizioni di tale meccanismo, collegandolo alle intese organizzative previste.
art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina le forme di intesa e coordinamento tra Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale; la Cassazione ricorda che l'acquisizione di notizia da parte del Procuratore Generale circa le determinazioni del procuratore della Repubblica è richiesta, e che tale acquisizione può giustificare l'intervento del Procuratore Generale.
art. 568 ultimo comma cod. proc. pen.
Principio del "favor impugnationis": se l'impugnazione del PM è inammissibile per difetto di titolo, la Corte d'appello dovrebbe qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte di legittimità; la Cassazione richiede questo comportamento ma, ove la Corte d'appello si sia pronunciata comunque, annulla la sentenza d'appello e qualifica l'originario gravame come ricorso per cassazione.
Sez. U, Sentenza n. 21716 del 23/02/2023 (giurisprudenza)
La Corte a sezioni unite ha precisato la ratio del meccanismo di impugnazione della parte pubblica e che la legittimazione del Procuratore Generale può derivare dalle intese/coord. ex art. 166-bis; la Cassazione richiama tale principio per valutare la legittimazione all'impugnazione.
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 593 cod. proc. pen.; se non ricorrono, l'impugnazione del PM è inammissibile.
- Il Procuratore Generale può impugnare quando vi sia acquiescenza o adeguata intesa con il Procuratore della Repubblica (art. 166-bis disp. att.); l'assenza di tale acquisizione di competenza può porre questioni di legittimazione.
- Se l'impugnazione del PM risulta inammissibile, la Corte d'appello dovrebbe astenersi dal decidere e qualificare il gravame come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti (principio del "favor impugnationis").
- Qualora la Corte d'appello si sia pronunciata comunque su un gravame inammissibile, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza d'appello e qualificare l'originario gravame come ricorso per cassazione; la Cassazione può quindi decidere o rimettere gli atti secondo le competenze.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella determinazione discrezionale della durata di una pena accessoria: in caso di omissione di una pena accessoria obbligatoria la Cassazione annulla limitatamente all'omissione e rinvia per la quantificazione.
- In procedimenti che riguardano misure accessorie previste per reati connessi a manifestazioni sportive, il giudice di merito deve applicare le disposizioni speciali (es. art. 6 L. 401/1989); la loro omissione è motivo di annullamento con rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43227/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43233/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43234/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43235/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43236/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43237/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →