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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43235/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che, pur avendo dichiarato la prescrizione per alcuni reati, ha confermato la confisca di immobili ritenuti rientranti nella lottizzazione abusiva. Hanno dedotto: (1) violazione di norme processuali per presunta inammissibilità dell'appello e per il mancato esame del motivo n.2 e della memoria integrativa relativa alla confiscabilità dei manufatti e dei terreni (concessioni edilizie del 21/06 e 22/06 rilasciate dal Comune di Toffia); (2) errore nella valutazione della prescrizione e della proporzionalità della confisca, sostenendo che al momento della maturazione della prescrizione (5/6/2013) non era stato acquisito il contributo probatorio difensivo necessario per accertare il fatto di lottizzazione, e che mancava l'elemento soggettivo nei confronti dei due ricorrenti (terzi acquirenti), con conseguente illegittimità della misura ablatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la memoria integrativa perché contenente motivi nuovi depositati oltre il termine previsto, limitando l'esame ai motivi effettivamente contenuti nell'atto di appello. Ha dichiarato infondati i rilievi relativi alla presunta illegittimità della declaratoria di prescrizione: richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 13539/2020) e l'art. 129 cod. proc. pen., ha affermato che, una volta maturata la prescrizione, il giudice non può proseguire il processo per acquisire ulteriori prove ai fini della confisca, ma può valutare gli elementi probatori raccolti fino alla data di prescrizione; tali elementi possono essere sufficienti per il "pieno accertamento" necessario anche ai fini della confisca. La Corte ha altresì ritenuto che la pronuncia impugnata abbia affrontato e motivato compiutamente la questione della confisca e del profilo soggettivo dei ricorrenti, respingendo le censure sulla mancata valutazione della proporzionalità e della buona fede dei terzi acquirenti. In sostanza il ricorso è stato rigettato (o dichiarato inammissibile nei profili indicati) e la decisione di merito, inclusa la conferma della confisca, è stata mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle censure processuali relative all'appello; contestata la corretta applicazione delle cause di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e all'esame dei motivi di appello

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Quota invocata dai ricorrenti in ordine all'erronea interpretazione degli artt. 30 e 44 DPR 380/01 e alla valutazione della motivazione sulla confisca

  • art. 129 comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.

    in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste "o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non, è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza"

    Principio dell'immediata declaratoria della causa di estinzione (prescrizione) e limite alla prosecuzione del processo oltre la maturazione della prescrizione; deroghe ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla legge

  • art. 44 lett. c) e art. 30 DPR 380/2001

    Norme sull'abusivismo/lotizzazione ed effetti in tema di confisca urbanistica; utilizzabili anche quando il reato è estinto per prescrizione se vi è "pieno accertamento" del fatto

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo dei giudici di decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca quando interviene la prescrizione per reati di lottizzazione

  • art. 537 cod. proc. pen.

    Citato per sottolineare che le norme derogatorie all'art.129 sono straordinarie e non equiparabili alla fattispecie della confisca urbanistica

  • art. 190 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di revoca dell'ammissione di prove già ammesse; richiamato nel discorso sul valore probatorio anche parziale delle prove

  • art. 1 cod. pen.

    Riferimento al principio di legalità quale prospettiva sottesa all'art. 129 cod. proc. pen.

Massime di principio

  • La declaratoria di prescrizione deve essere pronunciata immediatamente non appena essa risulti sussistente; il processo non può proseguire dopo la maturazione della prescrizione al solo fine di acquisire ulteriori prove per accertare il fatto
  • Per valutare la prescrizione e, quando pertinente, la confisca urbanistica, il giudice può utilizzare il materiale probatorio raccolto fino alla data di maturazione della prescrizione; non è necessario che tutte le prove proposte dalle parti siano state integralmente acquisite prima di quella data
  • La memoria integrativa o motivi nuovi proposti oltre i termini processuali sono inammissibili: le parti devono rispettare i termini per l'introduzione di nuovi motivi o documenti
  • Chi impugna una sentenza che dichiara la prescrizione ha un onere specifico di dettaglio: deve indicare in modo puntuale gli elementi che renderebbero evidente (ictu oculi) l'insussistenza della causa di estinzione o l'irrimediabile incompletezza del compendio probatorio prima della prescrizione
  • La confisca urbanistica può essere disposta anche in assenza di condanna penale quando sussiste un "pieno accertamento" del fatto di lottizzazione; tuttavia il giudice deve motivare adeguatamente sia il profilo oggettivo che quello soggettivo e valutare la proporzionalità della misura
  • La buona fede del terzo acquirente è un elemento che deve essere valutato e provato: allegazioni generiche o stralci non autosufficienti di conversazioni/intercettazioni non suppliscono al necessario onere probatorio

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