Cassazione Penale, Sentenza n. 43234/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia deducendo vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.: in particolare ha sostenuto che la Corte d'appello non avrebbe affrontato e valutato una serie di "motivi nuovi" di appello che, se considerati, avrebbero dimostrato che le parti di veicoli provenivano da un normale rivenditore/officina (ME OR snc di Orsatti Antonio) e non da un'attività illecita di autodemolizione, e che pertanto sarebbe dovuta seguire una diversa decisione (assolutoria). Il ricorso lamentava la completa mancanza di motivazione rispetto a tali argomentazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse generica e consistente in una rivalutazione del merito anziché in una specifica indicazione dei passaggi argomentativi viziati; il ricorrente non ha evidenziato puntualmente i passaggi della motivazione impugnata né fornito la necessaria autosufficienza documentale. La Corte ha confermato che la sentenza impugnata conteneva una ricostruzione motivata (accertamenti documentali, testimonianze e dichiarazioni) che giustificava le conclusioni sulla natura illecita dell'attività svolta dalla ME OR snc e sulla consapevolezza del Cobelli rispetto alla natura dei rifiuti e all'uso improprio dei codici CER (160106 e 170405). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. In precedenza la Corte d'appello di Venezia (29/09/2022) aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva assolto Cobelli da alcuni reati (tra cui contestazioni in ordine al concorso di persone ex art. 110 c.p. per taluni capi), dichiarato l'assorbimento di una contravvenzione nel reato principale, ridotto la pena finale, revocato la confisca per equivalente e confermato il resto della sentenza.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 152/2006 - art. 260, comma 1
art. 260 comma 1 Dlgs. 152/2006
Norma che punisce la gestione illecita di rifiuti; nella sentenza è stata richiamata come titolo di reato principale relativo allo smaltimento illecito di rifiuti (ora richiamata anche come corrispondente fattispecie penale trasferita nel codice penale)
Codice penale - art. 452 quaterdecies
attualmente 452 quaterdecies cod. pen.
Indicazione della collocazione attuale nella normativa penale della fattispecie connessa alla gestione illecita di rifiuti; la Corte richiama che il reato contestato è riconducibile alla disciplina penale vigente
Decreto Legislativo 152/2006 - art. 256, comma 1, lett. b)
art. 256 comma 1 lett. b) Dlgs. 152/06
Norma che riguarda le contravvenzioni in materia di gestione rifiuti; la Corte l'ha considerata nel quadro delle contestazioni penali e contravvenzionali relative ai codici CER usati
DPR 209/2003 - art. 13, comma 1
art. 13 comma 1 del DPR 209/2003
Normativa di settore richiamata per contestazioni amministrative/contravvenzionali connesse alla gestione rifiuti e autorizzazioni; la Corte ha valutato l'assenza di autorizzazione specifica per l'autodemolizione
Codice penale - art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte d'appello aveva assolto Cobelli rispetto a taluno profilo ex art. 110, mentre altri profili di concorso sono stati ritenuti provati dal merito
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Fondamenti di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi della motivazione): la Corte di cassazione ha ritenuto che le censure siano generiche e non adeguatamente correlate alla motivazione impugnata, con conseguente inammissibilità
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare Cobelli alle spese
Codice di procedura civile - art. 360, n. 5 (richiamato come principio di autosufficienza)
art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato)
Principio civile di autosufficienza richiamato in via analogica: il ricorrente deve allegare/transcrivere integralmente gli atti processuali richiamati per consentire l'esame del Giudice di legittimità; la mancanza di autosufficienza è motivo di inammissibilità
Massime di principio
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione non basta una generica richiesta di rivalutazione del merito: il ricorso deve indicare con precisione i passaggi argomentativi della sentenza impugnata ritenuti viziati e spiegare in fatto e in diritto perché quei passaggi sono illegittimi.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non valuta ex novo la prova o i fatti salvo profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione di macroscopica evidenza.
- I "motivi nuovi" depositati in appello non sottraggono l'onere del ricorrente di mostrare puntualmente come la sentenza di appello abbia ignorato o travisato elementi decisivi; l'omessa esposizione specifica sostanzialmente rende la censura inammissibile se la motivazione impugnata contiene argomentazioni incompatibili con i nuovi motivi.
- Il principio di autosufficienza impone che il ricorso per cassazione sia corredato della trascrizione o degli atti necessari a comprendere le censure; l'assenza di documentazione o di riferimenti completi impedisce l'esame del vizio ed espone all'inammissibilità.
- In materia di reati ambientali/gestione rifiuti, la presenza di una autorizzazione formale non esclude la rilevanza della reale natura dei rifiuti e delle modalità di gestione: l'uso improprio di codici CER e la sistematicità dei trasporti possono provare la natura illecita dell'attività e la consapevolezza dell'operatore.
- L'omessa o insufficiente risposta a deduzioni difensive non determina sempre l'annullamento: deve trattarsi di omissioni o contraddizioni di macroscopica evidenza; minime incongruenze o argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione possono essere considerate non decisive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43227/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43230/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43233/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43235/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43236/2023 del 24/10/2023
- Sentenza penale · 24 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43237/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →