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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43236/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati responsabili del reato edilizio previsto dall'art. 44, comma 1, DPR 380/2001 (fatti in concreto riguardanti una sopraelevazione abusiva). Le censure miravano a: 1) per La Menza, insufficienza e travisamento della prova circa la sua partecipazione (attiva o morale) ai lavori e illegittima parificazione della sua posizione a quella del marito, nonché mancata verifica dell'abusivita del piano sottostante; 2) per Gambino, riconoscimento errato della colpevolezza e mancato riconoscimento dello stato di necessita ex art. 54 c.p.; 3) per entrambi, mancata applicazione delle attenuanti generiche e doveroso trattamento sanzionatorio piu favorevole; 4) per Gambino, illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di demolizione e carenza di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la responsabilita di La Menza sulla base di plurimi indici convergenti (convivenza, presenza sul luogo dei lavori, fruizione dell'immobile, comunione di vita e altri elementi fattuali) idonei a sostenere una compartecipazione morale, non ricavabile dalla sola mera titolarita proprietaria. Ha dichiarato inammissibile il motivo sullo stato di necessita, richiamando l'orientamento secondo cui lo stato di necessita non e applicabile all'abusivismo edilizio per difetto del requisito di inevitabilita del pericolo. Ha ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che emergeva anche l'abusivita del piano sottostante e che la valutazione di fatto dei giudici sulla esclusione delle attenuanti non puo essere sindacata in cassazione se congrua. Ha altresi confermato la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione nei confronti del Gambino, anche perche costui aveva gia usufruito in precedenza del beneficio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati a sostenere le spese del procedimento e al pagamento di una somma equitativa; la pena confermata e stata di mesi 6 di arresto e euro 20.000 di ammenda, con applicazione dell'incremento previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 44

    Norma che punisce le violazioni in materia edilizia; la Corte la applica per definire il tipo di reato contestato e per valutare la quantificazione della sanzione pecuniaria.

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 29

    Richiamato dai ricorrenti in ordine agli obblighi di garanzia e alle figure soggettive rilevanti per la configurazione del reato edilizio; la Corte osserva che la responsabilita del comproprietario non committente richiede ulteriori indizi di compartecipazione, oltre alla sola qualita proprietaria.

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9

    Richiamato in relazione all'ordine di demolizione: l'obbligo di demolire riguarda l'edificio nel suo complesso, comprese aggiunte e superfetazioni, anche quando gli abusi siano realizzati in progressione su piani sovrapposti.

  • Codice Penale, art. 54

    Norma sullo stato di necessita; la Corte ritiene che tale scriminante non sia applicabile agli abusi edilizi per mancanza del requisito dell'inevitabilita del pericolo.

  • Codice Penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che la loro esclusione o applicazione e valutazione di fatto del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata e congrua.

  • Codice Penale, art. 133

    Criteri per la quantificazione della pena; la Corte osserva che la pena inflitta e vicina al minimo edittale e la motivazione sulla quantita e congrua.

  • Codice Penale, art. 163-165

    Richiamati in relazione alla sospensione condizionale della pena; l'art. 165 consente di subordinare la concessione della sospensione a determinati obblighi e la Corte ha confermato tale possibilita quando ricorrono condizioni come l'aver gia fruito del beneficio.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 47 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Disposizione che aumenta del 100% le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 del DPR 380/2001; utilizzata per determinare l'ammontare della pena pecuniaria.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte l'ha applicato per caricare le spese ai ricorrenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata relativamente al potere del giudice di liquidare somme in via equitativa e alla valutazione della colpa nella presentazione dei ricorsi; la Corte la prende in considerazione nel disporre il pagamento di una somma equitativa dai ricorrenti.

Massime di principio

  • La responsabilita penale del comproprietario non committente di abusi edilizi non puo essere automatica: occorrono indizi ulteriori e concordanti (convivenza, presenza ai lavori, fruizione dell'immobile, depositi di istanze o atti che dimostrino partecipazione) che attestino una compartecipazione anche morale.
  • Lo stato di necessita e in generale non ritenuto scriminante per abusi edilizi, poiche manca spesso il requisito dell'inevitabilita del pericolo; la difficolta abitativa non basta senza prove specifiche e gravi che dimostrino l'impossibilita di ricorrere a soluzioni alternative legali.
  • Le attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono valutazioni di merito: se il giudice motiva congruamente l'esclusione o la determinazione della pena, la Corte di Cassazione non interviene sul merito della valutazione fattuale.
  • In caso di abusi realizzati in progressione su piani sovrapposti, l'ordine di demolizione puo riguardare l'intero edificio e non solo la singola sopraelevazione, con conseguente possibile esclusione di benefici o attenuanti quando emergano ulteriori opere abusive.
  • La sospensione condizionale della pena puo essere subordinata all'adempimento di obblighi (es. demolizione): tale condizione e giustificabile in presenza di determinate circostanze, in particolare se l'imputato ha gia usufruito in passato del medesimo beneficio.
  • In cassazione e' essenziale che il ricorso esponga in modo specifico e correlato le ragioni di censura rispetto alla decisione impugnata; motivi generici o indeterminati sono frequentemente dichiarati inammissibili.

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