Sentenza n. 2550/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021 relativa all’assistenza specialistica ambulatoriale, con i relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria accreditata ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha determinato la regressione tariffaria unica per l’anno 2021, deducendo carenza assoluta di motivazione, violazione dell’art. 3 e dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, degli artt. 6 e 41 CEDU e del decreto commissariale regionale richiamato, nonché violazione dei limiti di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha contestato l’utilizzo, quale base di calcolo, delle risultanze delle precedenti elaborazioni relative alla regressione tariffaria, lamentando contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti, contraddizioni interne e mancata considerazione di fatti e giudizi sopravvenuti tra le parti. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all’inammissibilità per sottoscrizione degli accordi contrattuali contenenti la clausola di salvaguardia e per mancata notifica ai controinteressati. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione, deducendo in subordine l’infondatezza delle ulteriori eccezioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, ha ritenuto che le contestazioni non riguardassero i provvedimenti autoritativi a monte, con cui erano state disposte la regressione tariffaria e fissati i criteri di calcolo, ma esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione. In questa fase l’ASL agisce mediante atti paritetici, iure privatorum, incidendo sull’entità del corrispettivo dovuto alla struttura sulla base dei meccanismi previsti dall’accordo contrattuale. Il petitum sostanziale riguarda quindi la quantificazione dei corrispettivi maturati e la relativa debenza, con conseguente deduzione di un diritto soggettivo e devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate, in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima delle ordinanze delle Sezioni Unite richiamate.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Il rapporto tra struttura privata accreditata e servizio sanitario regionale è regolato da appositi accordi contrattuali, nell’ambito dei quali vengono determinati anche i corrispettivi delle prestazioni.
Invocato dalla ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Invocato dalla ricorrente, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, salva gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
artt. 8-quater e ss. d.lgs. 502/1992
Richiamati per qualificare il regime di accreditamento della struttura sanitaria privata ricorrente.
Massime di principio
- Quando una struttura sanitaria privata accreditata contesta non il provvedimento autoritativo a monte che dispone la regressione tariffaria o stabilisce i relativi criteri, ma soltanto le modalità, i tempi e i calcoli applicativi incidenti sul corrispettivo, la controversia riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nella fase di applicazione degli accordi contrattuali stipulati con le strutture sanitarie private accreditate, l’azienda sanitaria opera in posizione paritetica e iure privatorum quando determina, mediante mere operazioni di calcolo, l’importo dei corrispettivi dovuti entro i limiti dello stanziamento e dei meccanismi contrattuali.
- Il petitum sostanziale deve essere individuato in base all’effettivo oggetto della contestazione: la formale impugnazione di una deliberazione amministrativa non radica la giurisdizione amministrativa se la domanda mira in realtà soltanto alla quantificazione e al pagamento di corrispettivi contrattuali.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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