Cassazione Civile, Ordinanza n. 00707/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta per la durata di un processo penale celebrato davanti al Giudice di pace di Rieti e durato oltre dieci anni. La domanda è stata rigettata dalla Corte d'appello di Roma, che ha poi respinto l'opposizione dell'interessato contro il decreto monitorio di rigetto. Il punto centrale è la decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione: il ricorrente sosteneva che il giudizio presupposto si fosse definito solo il 21 giugno 2022, dopo la correzione di un errore materiale della sentenza penale, e che quindi la domanda depositata il 12 novembre 2022 fosse tempestiva. Con il primo motivo denunciava violazione di legge per errata individuazione della data di passaggio in giudicato della sentenza penale; con il secondo lamentava omesso esame e motivazione contraddittoria, sostenendo che la correzione non fosse meramente formale ma incidesse sulla definitività della decisione, perché l'originaria erronea indicazione di soggetti come parti civili avrebbe attribuito loro poteri processuali e di impugnazione. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la notifica del ricorso fosse nulla perché effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato, ma non ha disposto il rinnovo della notifica applicando il principio della ragione più liquida, poiché il ricorso era manifestamente infondato. Ha quindi rigettato entrambi i motivi: ha affermato che la correzione dell'errore materiale di una sentenza non riapre né proroga i termini di impugnazione della decisione sul merito, salvo che la correzione sveli errori decisori o incida sul contenuto sostanziale del giudicato; nel caso concreto, la correzione aveva riguardato un errore di redazione percepibile dal contesto e non idoneo a spostare il dies a quo del termine semestrale per la domanda di equa riparazione. È stato dunque confermato il rigetto dell'opposizione e la tardività della domanda di equa riparazione, perché il termine decorreva dalla definizione del giudizio presupposto e non dalla successiva correzione materiale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
La procedura di correzione degli errori materiali nel processo penale non incide, di per sé, sulla decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza.
La correzione degli errori materiali nel processo civile non riapre automaticamente i termini di impugnazione; rileva solo nei limiti in cui l'errore corretto influenzi davvero il contenuto decisorio.
L'impugnazione della sentenza corretta può riguardare solo la legittimità ed esattezza della correzione; per il merito della sentenza i termini decorrono dalla decisione originaria.
Il motivo relativo all'omesso esame e alla motivazione contraddittoria è stato ritenuto infondato perché la correzione dell'errore materiale non aveva incidenza decisiva sulla definitività della sentenza penale.
La domanda di equa riparazione deve essere valutata rispetto alla ragionevole durata del processo presupposto, ma la correzione materiale non sposta il momento iniziale del termine di proponibilità della domanda.
Il termine perentorio di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definizione del giudizio presupposto, anche se è pendente un procedimento di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale della sentenza non riapre né proroga il termine per impugnare la decisione sul merito, salvo che la correzione riveli un errore decisorio o alteri in modo sostanziale il contenuto del giudicato.
- Ai fini della domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, il termine semestrale decorre dalla definizione del giudizio presupposto e non dalla successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale.
- L'impugnazione della decisione corretta può riguardare soltanto la parte oggetto della correzione e la legittimità dell'operazione correttiva, non il merito della sentenza già passata in giudicato.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione può evitare di rinnovare la notifica nulla, facendo applicazione del principio della ragione più liquida.
Come è indicizzato
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