Cassazione Civile, Ordinanza n. 23916/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente pubblico, assegnato in servizio presso l'Abbazia di Pomposa con mansioni di assistente alla vigilanza e all'accoglienza, aveva chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di lavoro straordinario non retribuito. Il Tribunale adito aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero e aveva individuato come competente il Tribunale di Ferrara, in quanto sede del sito museale presso cui il lavoratore prestava effettivo servizio. Con il regolamento necessario di competenza il ricorrente ha censurato tale decisione, denunciando la violazione dell'art. 413, comma 5, c.p.c., sostenendo che la competenza dovesse radicarsi a Bologna, dove ha sede la Direzione generale Musei dell'Emilia-Romagna cui l'Abbazia dipenderebbe, e richiamando precedenti dello stesso Tribunale favorevoli a un foro unico per i dipendenti della Direzione generale. Il Ministero non si è costituito in sede di regolamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la competenza per territorio del Tribunale di Ferrara, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 413, comma 5, c.p.c., secondo l'orientamento consolidato di legittimità, valorizzando il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e non la sede dell'ufficio che gestisce amministrativamente il rapporto. Ha inoltre affermato che la struttura presso cui il dipendente era assegnato non era priva di un minimo di struttura operativa, essendo dotata di personale stabilmente assegnato. Non ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, reputandola superflua in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento del regolamento necessario di competenza proposto avverso la sentenza del Tribunale.
La competenza territoriale nelle controversie di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione va individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, purché il luogo sia dotato di un minimo di struttura operativa, e non nel luogo della gestione amministrativa interna del rapporto.
È richiamato come base del procedimento in camera di consiglio non partecipata e delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Sono richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e formalità superflue, in ossequio alla ragionevole durata del processo.
È evocato quale riferimento all'organizzazione degli uffici e alla dotazione di personale, utile a escludere che una articolazione della PA stabilmente dotata di personale sia priva di struttura operativa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il foro territoriale va determinato con riguardo al luogo in cui il dipendente svolge in concreto l'attività lavorativa, perché tale criterio è coerente con la finalità di prossimità e celerità del processo.
- Il riferimento al luogo di effettivo servizio presuppone che l'articolazione amministrativa presso cui il lavoratore è assegnato abbia un minimo di struttura operativa; non è decisivo che la gestione amministrativa del rapporto sia accentrata in un diverso ufficio o in altra sede.
- Quando il ricorso per cassazione risulti prima facie infondato, la Corte può omettere la rinnovazione di una notificazione nulla o inesistente, poiché un simile adempimento comporterebbe soltanto un inutile aggravio e un ritardo incompatibili con la ragionevole durata del processo.
- Se il regolamento di competenza è rigettato e l'intimato non si costituisce, non è necessaria una pronuncia sulle spese; resta fermo l'obbligo di dare atto, ricorrendone i presupposti, del raddoppio del contributo unificato.
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