Cassazione Penale, Sentenza n. 25001/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che ha concesso la semilibertà a Martino Badalamenti. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione di norme sull'accesso ai benefici per i condannati per reati ostativi (art. 71-ter Ord. pen., artt. 4‑bis, 1‑bis, 50 Ord. pen., art. 3 comma 2 d.l. n. 162/2022 conv. in legge n. 199/2022), sostenendo che il Tribunale abbia errato nella qualificazione del titolo esecutivo (cumulo con ergastolo e pene temporanee) e nella valutazione della impossibilità della collaborazione; 2) vizio di motivazione per aver omesso di valutare adeguatamente l'attualità dei collegamenti del detenuto con Cosa Nostra e il rischio connesso alla concessione della misura (pareri DDA e DNAA, contesto territoriale di Torretta, frequentazioni e condizioni lavorative indicate dagli atti).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (vizio di motivazione). Pur avendo riconosciuto che per taluni delitti è stata accertata la collaborazione impossibile e che sono state espiate quote di pena, la decisione del Tribunale di sorveglianza non ha fornito un esame adeguato e specifico sull'assenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata, né ha motivato sufficientemente rispetto ai pareri della DDA e della DNAA e agli elementi acquisiti circa il contesto locale. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame, con indicazione di approfondire gli oneri istruttori previsti dalla normativa e di motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
Norme richiamate
art. 71-ter Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione; la decisione del Tribunale è stata contestata per non aver rispettato i criteri previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di accesso ai benefici.
art. 4‑bis Ord. pen. (comma 1‑bis)
La Corte evidenzia che la novella ha trasformato la presunzione assoluta di collegamento per il non collaborante in una presunzione relativa: il giudice deve svolgere specifici oneri istruttori e, in presenza di indizi di collegamenti attuali, è onere del detenuto fornire elementi di prova contrari.
Norma richiamata nel contrasto normativo sulla disciplina dei benefici; oggetto del primo motivo ma non decisiva rispetto al vizio motivazionale accertato.
art. 3 comma 2 d.l. n. 162/2022 conv. in legge n. 199/2022
Norma modificativa richiamata rispetto alla disciplina temporale applicabile; il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina novellata, ma la Corte ha ritenuto necessario un più rigoroso esame istruttorio in tema di collegamenti attuali.
Riferimento alla disciplina dell'ergastolo e dell'isolamento diurno e al principio di assorbimento delle pene temporanee nel cumulo; rilevante nel dibattito sulla natura del titolo esecutivo e sulla possibilità di scioglimento del cumulo.
Richiamato nella giurisprudenza sul principio di unità delle pene cumulate; la Corte discute l'ammissibilità dello scioglimento del cumulo quando siano presenti reati ostativi e quote già espiate.
art. 58‑ter (Legge 354/1975 - Ord. pen.)
Norma richiamata quale riferimento alla collaborazione con la giustizia; la disciplina dell'art. 4‑bis interagisce con l'accertamento dell'utile collaborazione o della sua impossibilità/inesigibilità.
Delitto associativo mafioso; la Corte prende atto che era stata riconosciuta l'impossibilità della collaborazione solo per taluni delitti e che resta rilevante l'accertamento dell'attualità dei collegamenti per le valutazioni sulla semilibertà.
art. 51 commi 3‑bis e 3‑quater cod. proc. pen.
Richiesto il parere del pubblico ministero del capoluogo distrettuale nei procedimenti relativi a determinate condanne; il giudice deve acquisire pareri e informazioni pertinenti al caso.
Richiamato per l'aggravante in materia di armi connessa ad alcune condanne incluse nel cumulo; rilevante nel quadro delle condanne eseguite.
Massime di principio
- Quando si valuta la concessione di benefici (permessi premio, lavoro esterno, semilibertà) a condannati per reati di tipo mafioso, il giudice deve svolgere gli oneri istruttori previsti dall'art. 4‑bis: acquisire pareri (PM, DDA, DNAA), informazioni dall'istituto detentivo e accertamenti patrimoniali/familiari, e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto.
- Se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, grava sul detenuto l'onere di fornire, entro congruo termine, idonei elementi di prova contrari; il giudice non può limitarsi a considerazioni generiche sulla buona condotta carceraria.
- Nelle ipotesi di cumulo di pene (anche quando comprenda ergastolo e pene temporanee), è possibile valutare lo 'scioglimento del cumulo' escludendo quote di pena già effettivamente espiate; la giurisprudenza è articolata ma la Corte ammette lo scioglimento se risulta logicamente e giuridicamente fondato.
- La motivazione del provvedimento che concede o nega benefici deve essere completa e specifica: deve confrontare espressamente gli elementi acquisiti (pareri DDA/DNAA, informazioni di polizia, contesto locale, relazioni tratteggianti frequentazioni) e spiegare perché tali elementi sono ritenuti non ostativi.
- Se il provvedimento giudiziario risulta carente nella valutazione dell'attualità dei collegamenti o nella motivazione rispetto a pareri significativi, la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
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