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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25001/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che ha concesso la semilibertà a Martino Badalamenti. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione di norme sull'accesso ai benefici per i condannati per reati ostativi (art. 71-ter Ord. pen., artt. 4‑bis, 1‑bis, 50 Ord. pen., art. 3 comma 2 d.l. n. 162/2022 conv. in legge n. 199/2022), sostenendo che il Tribunale abbia errato nella qualificazione del titolo esecutivo (cumulo con ergastolo e pene temporanee) e nella valutazione della impossibilità della collaborazione; 2) vizio di motivazione per aver omesso di valutare adeguatamente l'attualità dei collegamenti del detenuto con Cosa Nostra e il rischio connesso alla concessione della misura (pareri DDA e DNAA, contesto territoriale di Torretta, frequentazioni e condizioni lavorative indicate dagli atti).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (vizio di motivazione). Pur avendo riconosciuto che per taluni delitti è stata accertata la collaborazione impossibile e che sono state espiate quote di pena, la decisione del Tribunale di sorveglianza non ha fornito un esame adeguato e specifico sull'assenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata, né ha motivato sufficientemente rispetto ai pareri della DDA e della DNAA e agli elementi acquisiti circa il contesto locale. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame, con indicazione di approfondire gli oneri istruttori previsti dalla normativa e di motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 71-ter Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione; la decisione del Tribunale è stata contestata per non aver rispettato i criteri previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di accesso ai benefici.

  • art. 4‑bis Ord. pen. (comma 1‑bis)

    La Corte evidenzia che la novella ha trasformato la presunzione assoluta di collegamento per il non collaborante in una presunzione relativa: il giudice deve svolgere specifici oneri istruttori e, in presenza di indizi di collegamenti attuali, è onere del detenuto fornire elementi di prova contrari.

  • art. 50 Ord. pen.

    Norma richiamata nel contrasto normativo sulla disciplina dei benefici; oggetto del primo motivo ma non decisiva rispetto al vizio motivazionale accertato.

  • art. 3 comma 2 d.l. n. 162/2022 conv. in legge n. 199/2022

    Norma modificativa richiamata rispetto alla disciplina temporale applicabile; il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina novellata, ma la Corte ha ritenuto necessario un più rigoroso esame istruttorio in tema di collegamenti attuali.

  • art. 72 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'ergastolo e dell'isolamento diurno e al principio di assorbimento delle pene temporanee nel cumulo; rilevante nel dibattito sulla natura del titolo esecutivo e sulla possibilità di scioglimento del cumulo.

  • art. 76 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza sul principio di unità delle pene cumulate; la Corte discute l'ammissibilità dello scioglimento del cumulo quando siano presenti reati ostativi e quote già espiate.

  • art. 58‑ter (Legge 354/1975 - Ord. pen.)

    Norma richiamata quale riferimento alla collaborazione con la giustizia; la disciplina dell'art. 4‑bis interagisce con l'accertamento dell'utile collaborazione o della sua impossibilità/inesigibilità.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Delitto associativo mafioso; la Corte prende atto che era stata riconosciuta l'impossibilità della collaborazione solo per taluni delitti e che resta rilevante l'accertamento dell'attualità dei collegamenti per le valutazioni sulla semilibertà.

  • art. 51 commi 3‑bis e 3‑quater cod. proc. pen.

    Richiesto il parere del pubblico ministero del capoluogo distrettuale nei procedimenti relativi a determinate condanne; il giudice deve acquisire pareri e informazioni pertinenti al caso.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Richiamato per l'aggravante in materia di armi connessa ad alcune condanne incluse nel cumulo; rilevante nel quadro delle condanne eseguite.

Massime di principio

  • Quando si valuta la concessione di benefici (permessi premio, lavoro esterno, semilibertà) a condannati per reati di tipo mafioso, il giudice deve svolgere gli oneri istruttori previsti dall'art. 4‑bis: acquisire pareri (PM, DDA, DNAA), informazioni dall'istituto detentivo e accertamenti patrimoniali/familiari, e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto.
  • Se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, grava sul detenuto l'onere di fornire, entro congruo termine, idonei elementi di prova contrari; il giudice non può limitarsi a considerazioni generiche sulla buona condotta carceraria.
  • Nelle ipotesi di cumulo di pene (anche quando comprenda ergastolo e pene temporanee), è possibile valutare lo 'scioglimento del cumulo' escludendo quote di pena già effettivamente espiate; la giurisprudenza è articolata ma la Corte ammette lo scioglimento se risulta logicamente e giuridicamente fondato.
  • La motivazione del provvedimento che concede o nega benefici deve essere completa e specifica: deve confrontare espressamente gli elementi acquisiti (pareri DDA/DNAA, informazioni di polizia, contesto locale, relazioni tratteggianti frequentazioni) e spiegare perché tali elementi sono ritenuti non ostativi.
  • Se il provvedimento giudiziario risulta carente nella valutazione dell'attualità dei collegamenti o nella motivazione rispetto a pareri significativi, la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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