Cassazione Penale, Sentenza n. 49629/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello principalmente sul tema della confisca (contestando la confisca "per equivalente" ai sensi degli artt. 73, comma 7-bis e 74, comma 7-bis del d.P.R. 309/90 e la confisca "per sproporzione" ai sensi dell'art. 240-bis c.p.), deducendo l'irrilevanza temporale degli acquisti rispetto ai reati e la prova della capacità economica lecita al momento degli acquisti; hanno altresì contestato vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (quantificazione degli aumenti per continuazione, mancato o parziale riconoscimento delle attenuanti generiche e speciali ex art. 74 co.7 d.P.R. 309/90, applicazione dell'art. 61-bis c.p.), il diniego della sospensione condizionale della pena (per Mezzina Marino), la duplicazione di pene o assorbimento di capi e la qualificazione giuridica di specifiche condotte (es. intermediazione/quantitativi per Carbutti). Alcuni rinunciavano a profili di responsabilità e insistevano solo su sanzioni e confisca.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di legittimità ha confermato i principi applicati dalla Corte di Appello: la confisca per equivalente (artt. 73, 74 d.P.R. 309/90 co.7-bis) colpisce il valore patrimoniale corrispondente al profitto del reato e prescinde dalla data di acquisto o dalla lecita provenienza dei beni; pertanto l'argomento dell'irrilevanza temporale degli acquisti è infondato rispetto a tale tipo di confisca. La confisca "per sproporzione" (art. 240-bis c.p.) è invece una tecnica diversa per la quale la ragionevolezza temporale degli acquisti può rilevare; ma anche ove fosse fondata la censura sulla confisca di sproporzione, ciò non avrebbe conseguenze utili perché gli stessi beni sono risultanti validamente confiscati per equivalente. Sono inoltre respinte le censure relative alla quantificazione della pena, all'applicazione/estinzione di precedenti sospensioni, alla valutazione dell'utilità e del momento della collaborazione (art. 74 co.7) e alla qualificazione delle condotte basata sulle intercettazioni: tutte questioni rimesse al giudice di merito, le cui valutazioni non sono ricorribili per vizi di fatto in questa sede. Per i singoli: confermate le condanne e le confische disposte in appello; inammissibili le doglianze circa duplicazioni, calcoli di pena e mancato riconoscimento di attenuanti nella misura prospettata dalla difesa.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 7-bis
Consente la confisca obbligatoria per equivalente del profitto/ prodotto del reato; la Corte ha interpretato che tale confisca prescinde dalla provenienza lecita o illecita del bene e dalla data di acquisto: conta il valore patrimoniale corrispondente al profitto contestato
d.P.R. 309/1990 art. 74 comma 7-bis
Analoga previsione di confisca per equivalente per talune fattispecie; applicata con la stessa logica di prescindere dalla collocazione temporale dell'acquisto
Prevede la confisca 'per sproporzione' (misura ablativa per incrementi patrimoniali ritenuti sproporzionati rispetto al reddito): per questa fattispecie la giurisprudenza ammette la verifica della 'ragionevolezza temporale' dell'acquisto rispetto al periodo di pericolosità
Richiama l'art. 240-bis per gli effetti in materia di stupefacenti; usato dalla difesa per equiparare confisca allargata e confisca per equivalente ma la Corte rigetta tale equiparazione
Aggravante transnazionale applicata al reato associativo: la Corte ha ritenuto l'aumento applicato e poi neutralizzato dalle attenuanti in sede di dosimetria (seguendo i limiti del concorso e del bilanciamento tra circostanze)
d.P.R. 309/1990 art. 74 comma 7
Circostanza attenuante per la collaborazione: la Corte ha valutato l'entità della riduzione in base all'utilità concreta e al momento della collaborazione, potendo applicare una riduzione minima se la collaborazione è tardiva o poco utile
Riferita alla partecipazione minima: la Corte ha ritenuto compatibile il riconoscimento di partecipazione limitata con il diniego delle attenuanti generiche quando manchi materiale elemento di resipiscenza
codice penale art. 163 e art. 164 u.c.
Norme sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha richiamato la disciplina cumulativa con precedenti pene sospese per valutare l'ostatività del beneficio (cumulo che può superare il limite dei due anni)
codice di procedura penale art. 445 comma 2
Estinzione del reato per decorso dei termini: la Corte ha escluso che l'estinzione sopperisca all'effetto ostativo del cumulo di pene ai fini della sospensione condizionale quando la precedente pena è stata inflitta con patteggiamento a pena detentiva sospesa
Disciplina delle attenuanti generiche: la Corte ha valutato la loro applicazione nella misura ritenuta congrua in rapporto al ruolo dell'imputato, alla gravità dei fatti e alla precedente valutazione di equivalenza con la recidiva
Massime di principio
- La confisca per equivalente (articoli 73/74 d.P.R. 309/90 co.7-bis) colpisce il valore corrispondente al profitto del reato e non richiede che il bene sia stato acquistato nel periodo di commissione del reato: il tempo di acquisto non è criterio decisivo per questa confisca
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) è una misura diversa: per essa la 'ragionevolezza temporale' degli acquisti rispetto al periodo di attività illecita può rilevare e deve essere valutata dal giudice di merito
- Se uno stesso bene è sottoposto a confisca su più basi (per equivalente e per sproporzione), l'annullamento di uno dei titoli non produce sempre effetto utile se l'altro titolo rimane valido
- Le censure che richiedono una rivalutazione fattuale (esame delle intercettazioni, verifica della contestualità delle condotte, prova della disponibilità o della titolarità reale) sono difficilmente accolte in sede di legittimità quando la Corte di merito ha fornito una motivazione plausibile
- Per le attenuanti (in particolare la collaborazione ex art. 74 co.7 d.P.R. 309/90) rilevano non solo l'attendibilità ma soprattutto l'utilità concreta e il momento in cui la collaborazione è prestata: collaborazione tardiva o marginale può produrre una riduzione minima
- Il beneficio della sospensione condizionale può essere precluso dal cumulo con precedenti pene sospese se la somma supera il limite normativo (es. 2 anni), indipendentemente dall'eventuale estinzione per decorso dei termini del reato precedente
- Questioni di calcolo della pena o di dosimetria devono risultare chiaramente motivate; tuttavia, la Corte di legittimità accetta i calcoli del giudice di merito quando è possibile verificare la correttezza dei limiti edittali e l'assenza di reformatio in pejus
- La rinuncia in sede di appello a determinati motivi attinenti alla responsabilità può precludere la successiva loro riapertura in Cassazione; profili di legalità della pena possono essere eccepiti d'ufficio solo entro i limiti della rilevanza e dell'interesse a dolersi
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