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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37225/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marino ha chiesto la riparazione per ingiusta custodia cautelare subita dal 23/10/2012 al 20/06/2017, successivamente assolto e con annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione (sentenza 1/02/2021). La custodia era stata disposta per gravi indizi di associazione di stampo mafioso. Il ricorrente deduce che la Corte distrettuale ha errato nel ritenere la sua condotta gravemente colposa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la partecipazione a una unica raccolta fondi per parenti della madre, su richiesta del padre e del fratello gemello, non costituisce negligenza macroscopica o comportamento eclatante idoneo a far escludere l'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente ritenuto la sussistenza della colpa grave ex art. 314 c.p.p., in considerazione del ruolo attivo e non marginale del Marino nella 'colletta' organizzata in favore dei detenuti della cosca, del contesto fattuale (13 conferenti, importo predeterminato, 8 beneficiari) e delle frequentazioni ambigue con soggetti poi ritenuti esponenti dell'associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che tale condotta avesse creato l'apparenza di aderenza a condotte illecite e abbia avuto efficienza causale nella determinazione della detenzione preventiva, escludendo il diritto all'equa riparazione. È stata inoltre respinta la censura di contrasto con l'art. 5 CEDU. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; le spese del Ministero resistente non sono liquidate.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    L'art. 314 è stato interpretato come norma che esclude il diritto all'indennizzo quando il richiedente abbia tenuto una condotta gravemente colposa (negligenza o imprudenza eclatanti) che abbia contribuito a indurre l'autorità ad adottare la misura cautelare. La Corte ha ritenuto applicabile la norma al caso concreto in presenza di partecipazione attiva ad una colletta riconducibile a strumenti solidaristici tipici dell'associazione mafiosa e di frequentazioni ambigue.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro procedurale per il motivo di cassazione; nella sentenza è indicato come la norma invocata per denunciare inosservanza e errata applicazione dell'art. 314 e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti.

  • art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    La Corte ha escluso che la limitazione al diritto all'indennizzo prevista dall'art. 314 c.p.p. contrasti con l'art. 5 CEDU, richiamando orientamenti secondo cui la Convenzione non impone automaticamente un indennizzo in tutti i casi di detenzione preventiva formalmente illegittima e che la disciplina interna può prevedere esclusioni quando la condotta del detenuto abbia avuto efficacia causale nell'adozione della misura.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ed ex ante delle risultanze rispetto al giudice di merito: non valuta la sussistenza del reato, ma se il comportamento dell'imputato abbia concorso, anche parzialmente, a creare l'apparenza di fondatezza degli indizi che ha portato alla detenzione.
  • La partecipazione attiva, non marginale, ad iniziative di 'solidarietà' tipiche di contesti mafiosi (es. raccolte di denaro con struttura predeterminata, più conferenti e beneficiari) può costituire elemento di gravissima colpa idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Le 'frequentazioni ambigue' sono rilevanti se oggettivamente interpretabili come indizi di complicità e non giustificate da rapporti familiari o da necessità; in tali casi possono essere valutate come comportamento gravemente colposo.
  • Il giudice della riparazione non può riformare valutazioni probatorie del giudice di cognizione imponendo fatti non accertati in quel processo; tuttavia può utilizzare gli elementi emersi nel processo penale per valutare l'incidenza causale del comportamento del richiedente sulla misura cautelare.
  • La norma che esclude l'indennizzo in presenza di colpa grave (art. 314 c.p.p.) è compatibile, secondo la giurisprudenza, con gli obblighi derivanti dall'art. 5 CEDU, purché l'esclusione sia motivata e fondata su un concreto ruolo causale del comportamento del richiedente.

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