Sentenza del 03/11/2016 n. 22216 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Marche che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria e confermato l'accertamento fiscale. Ha dedotto la violazione di diverse norme tributarie e costituzionali, sostenendo che le dichiarazioni dell'ex amministratrice R.M.S. non potessero avere valore determinante nei confronti della società e che la CTR avesse utilizzato impropriamente le presunzioni per superare le risultanze della contabilità ufficiale, dei bilanci e delle scritture regolarmente tenute. È stato inoltre denunciato un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il motivo mescolava censure diverse, senza distinguere adeguatamente violazione di legge e vizio motivazionale. Quanto alla violazione di legge, la società non aveva indicato specificamente quale errore giuridico fosse stato commesso dalla CTR né aveva spiegato in modo puntuale il contrasto tra la decisione e le norme invocate. Quanto alla motivazione, la sentenza d'appello è stata ritenuta coerente e adeguatamente motivata, poiché fondata su una consistente documentazione extracontabile, su una convenzione tra i soci e sulle dichiarazioni dei testimoni, dalle quali emergeva l'esistenza di una contabilità parallela e di ricavi non fatturati. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché l'Amministrazione intimata non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e al vizio di motivazione. Le censure devono essere formulate in modo distinto e specifico.
Art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare, ai fini dell'accertamento, anche documentazione extracontabile o contabilità parallela quando sia idonea a dimostrare ricavi non dichiarati o altri elementi fiscalmente rilevanti.
Art. 54 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una specifica violazione della disposizione.
Artt. 49, 50 e 75 TUIR, nella versione applicabile ratione temporis
Sono stati richiamati dalla società in relazione alla determinazione dei redditi e alla qualificazione fiscale delle somme contestate; il ricorso, tuttavia, non ha illustrato in modo specifico come la sentenza impugnata li avesse violati.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile, comprese agende, prospetti, annotazioni e altri documenti riferibili a una contabilità parallela, può essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria se supportata da ulteriori elementi concordanti.
- La contabilità ufficiale e i bilanci approvati non impediscono l'accertamento di ricavi non dichiarati quando emergano prove esterne attendibili dell'esistenza di operazioni occultate.
- Dichiarazioni di amministratori, ex amministratori, dipendenti o altri soggetti coinvolti possono concorrere alla prova dell'evasione, purché siano valutate insieme agli altri elementi disponibili e non isolatamente.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione la norma violata e spiegare concretamente perché la decisione impugnata contrasti con essa; il semplice richiamo a numerose disposizioni o il dissenso dalla valutazione delle prove non è sufficiente.
- Non è opportuno cumulare indistintamente nello stesso motivo violazioni di legge, omessa o insufficiente motivazione e altri vizi: ciascuna censura deve essere autonoma, chiara e coerente con il relativo motivo di ricorso.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente fatti e prove già esaminati dai giudici di merito quando la motivazione risulti coerente, completa e priva di contraddizioni logiche.
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