Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per condotte di cessione di sostanze stupefacenti commesse a Terni tra luglio 2022 e luglio 2023, ritenute integranti il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione ex art. 81 c.p., con pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa. In cassazione la difesa ha dedotto due censure: 1) mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato le dimensioni non trascurabili e non episodiche dell'attività, la costante e ininterrotta disponibilità di diverse sostanze da vendere e l'elevatissimo numero di cessioni; quanto alle attenuanti e alla pena, la Corte territoriale aveva escluso elementi positivi apprezzabili e l'apprezzamento difensivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la mancata applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, è stata giustificata dalla non episodicità e dalla consistenza dell'attività di spaccio; il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono stati sorretti da motivazione razionale, fondata sull'assenza di elementi positivi e sull'elevato numero di cessioni. Conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
base della condanna per detenzione/cessione di stupefacenti in forma non lieve
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
invocato dalla difesa per la riqualificazione in fattispecie di lieve entità, ma escluso per la non episodicità e consistenza del fatto
in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La qualificazione del fatto di spaccio come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della condotta: la non episodicità, la continuità dell'attività, la disponibilità stabile delle sostanze e il numero elevato delle cessioni sono elementi incompatibili con la lieve entità.
- Il giudizio di legittimità non consente una mera rivalutazione del merito: quando la sentenza impugnata fonda il diniego della riqualificazione e delle attenuanti generiche su argomentazioni razionali e coerenti, il ricorso che contrappone una diversa lettura degli stessi elementi è inammissibile o manifestamente infondato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando la decisione di merito valorizza l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la gravità concreta della condotta, specie se caratterizzata da reiterazione e numerose cessioni.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la declaratoria comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se determinata dalla Corte.
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