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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per condotte di cessione di sostanze stupefacenti commesse a Terni tra luglio 2022 e luglio 2023, ritenute integranti il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione ex art. 81 c.p., con pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa. In cassazione la difesa ha dedotto due censure: 1) mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato le dimensioni non trascurabili e non episodiche dell'attività, la costante e ininterrotta disponibilità di diverse sostanze da vendere e l'elevatissimo numero di cessioni; quanto alle attenuanti e alla pena, la Corte territoriale aveva escluso elementi positivi apprezzabili e l'apprezzamento difensivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la mancata applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, è stata giustificata dalla non episodicità e dalla consistenza dell'attività di spaccio; il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono stati sorretti da motivazione razionale, fondata sull'assenza di elementi positivi e sull'elevato numero di cessioni. Conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto di spaccio come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della condotta: la non episodicità, la continuità dell'attività, la disponibilità stabile delle sostanze e il numero elevato delle cessioni sono elementi incompatibili con la lieve entità.
  • Il giudizio di legittimità non consente una mera rivalutazione del merito: quando la sentenza impugnata fonda il diniego della riqualificazione e delle attenuanti generiche su argomentazioni razionali e coerenti, il ricorso che contrappone una diversa lettura degli stessi elementi è inammissibile o manifestamente infondato.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando la decisione di merito valorizza l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la gravità concreta della condotta, specie se caratterizzata da reiterazione e numerose cessioni.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la declaratoria comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se determinata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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