Cassazione Civile, Ordinanza n. 14722/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia origina da un decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile per tardività. Secondo l'ordinanza impugnata, non era stata dimostrata la proposizione dell'opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, ritenendo equipollente alla comunicazione la trasmissione del fascicolo "a visto PM" e ponendo a carico dell'opponente l'onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell'atto. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 136 c.p.c. e l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza di una rituale comunicazione del decreto, sostenendo che la sola schermata SICID non provasse la comunicazione nelle forme di rito; dall'altro la violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere il giudice considerato l'attestazione dell'Ufficio affari civili secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e per avere erroneamente addossato al PM l'onere di dimostrare la mancata pervenienza dell'atto nella sua sfera di conoscibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo la decisione del Tribunale conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ha affermato che, in materia di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. quando manchi la comunicazione del provvedimento; nel caso concreto, dal contenuto degli atti risultava che il decreto era stato emesso il 12 settembre 2018, depositato il 4 ottobre 2018 e l'opposizione proposta solo il 4 febbraio 2020, quindi oltre il termine semestrale applicabile ratione temporis. La Corte ha quindi ribadito la tardività dell'opposizione a prescindere dalle contestazioni sulla ritualità della comunicazione. Non ha provveduto sulle spese per la qualità della ricorrente quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale e per la mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta a un termine impugnatorio che, in mancanza di valida comunicazione, si coordina con il termine lungo di impugnazione.
Si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; il termine semestrale (ratione temporis) è sufficiente a garantire il tempo per deliberare e a tutela della certezza dei rapporti giuridici.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
Richiamato come parametro della censura relativa alla ritualità della comunicazione del decreto.
Richiamato per contestare l'erronea distribuzione dell'onere probatorio, ma la Corte ritiene assorbente la tardività dell'opposizione oltre il termine lungo.
Richiamato per analogia sistematica nella giurisprudenza costituzionale citata, quale espressione dell'esigenza di un termine di impugnazione omogeneo e certo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in assenza di valida comunicazione del provvedimento si applica il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., anche se l'opposizione è proposta dalla parte costituita o dal pubblico ministero.
- La verifica della ritualità o meno della comunicazione può risultare non निर्णisiva quando l'opposizione sia comunque proposta oltre il termine lungo, poiché la tardività resta assorbente.
- Il sistema processuale richiede che i provvedimenti di liquidazione acquistino stabilità entro un termine certo; non è ammissibile un'impugnazione sostanzialmente priva di limite temporale per effetto di una mancata comunicazione.
- L'inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. ricorre quando il ricorso per cassazione si confronta con un orientamento consolidato e non introduce argomenti idonei a mutarlo.
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