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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29207/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di euro 14.500, disposto in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il tribunale del riesame aveva confermato il vincolo ritenendo sproporzionata la disponibilità patrimoniale rispetto alla capacità reddituale dell'indagato e valorizzando il fumus del reato e la sproporzione tra beni e redditi. Con il ricorso per cassazione l'indagato deduceva violazione di legge in relazione alle norme sul sequestro e sulla confisca, nonché vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse considerato la memoria difensiva e gli allegati, le dichiarazioni rese dal figlio alla polizia giudiziaria e la tesi secondo cui il denaro sequestrato non gli apparteneva ma era del figlio; sosteneva inoltre di disporre di redditi costanti negli ultimi anni e che il tribunale avesse trascurato tali elementi favorevoli.

La decisione

La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione delle ordinanze emesse in materia cautelare reale. Poiché l'ordinanza del tribunale risultava depositata e notificata il 16/04/2026, mentre il ricorso era stato depositato il 4/05/2026, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente secondo le regole processuali applicabili; il deposito oltre il termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'impugnazione è tardiva, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro la motivazione del tribunale del riesame, poiché la decadenza processuale assorbe ogni ulteriore scrutinio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi eccezionali non emergenti nel caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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