Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un lavoratore e l'associazione datrice. In primo grado il tribunale aveva accolto in parte la domanda del lavoratore e condannato la datrice al pagamento di una somma. La corte d'appello, invece, ha ritenuto non provata l'illegittima estromissione dal lavoro imputabile alla volontà datoriale, qualificando come atto neutro la comunicazione di cessazione anticipata del rapporto e rigettando la domanda di declaratoria di illegittimità del recesso e di risarcimento del danno, pur riconoscendo una limitata differenza retributiva per straordinario feriale e festivo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denuncia, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico la prova dell'illegittimo licenziamento e nel non valorizzare il telegramma del datore e altri elementi che dimostrerebbero la volontà datoriale di cessare il rapporto. Con il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., consistente nella sostituzione immediata con altro lavoratore nel medesimo punto vendita, oltre a ulteriori circostanze e testimonianze che, a suo dire, confermerebbero la natura unilaterale e non consensuale della cessazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisca specifici errori di diritto, ma tenda a proporre una diversa lettura dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la corte d'appello aveva già richiamato i principi sull'onere della prova nel caso di impugnazione di un licenziamento asseritamente intimato senza forma scritta e che la censura si risolveva nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che il ricorrente aveva in realtà lamentato la mancata considerazione di un insieme di circostanze, prove documentali e testimoniali, e non l'omesso esame di un fatto storico specifico, secondo i limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione è stata ritenuta infondata/inidonea perché il ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione di diritto, poiché la doglianza si traduceva in una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non per l'omessa valutazione di prove, deduzioni difensive o una pluralità di circostanze.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dalla declaratoria di inammissibilità discende l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché l'interpretazione e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito o alterato il riparto dell'onere della prova; non quando la parte intenda contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile se la censura riguarda la mancata considerazione di prove, argomentazioni difensive o di un insieme eterogeneo di circostanze.
- Quando la decisione di merito abbia già preso in considerazione il fatto storico rilevante, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una critica alla completezza dell'istruttoria o alla concludenza delle singole prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14122/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14129/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14135/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14136/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14145/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →