Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore di un conto corrente e di un conto anticipi intestati a una società, garantiti da fideiussione omnibus prestata dalla persona fisica socia/amministratrice. Le parti opponenti hanno contestato la legittimità della revoca degli affidamenti e vari addebiti bancari, deducendo errata indicazione del TAEG, illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, indeterminatezza della commissione di istruttoria veloce e illegittima applicazione di spese e giorni valuta. Hanno inoltre chiesto l’accertamento della nullità totale della fideiussione, o quantomeno delle clausole ritenute conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. Il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, rideterminando il saldo e ritenendo sussistente la violazione antitrust e la conseguente inefficacia della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; la corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione della cessionaria del credito, ritenendo non provata l’attualità dell’intesa anticoncorrenziale al momento della fideiussione del 2017 e ritenendo decisiva la specifica approvazione della clausola derogatoria. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nell’apprezzare la prova dell’intesa anticoncorrenziale; (2) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la sussistenza dell’intesa e della relativa non contestazione fosse stata erroneamente esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del consigliere relatore rilevando che il primo motivo era formulato in modo promiscuo, cum ulando inammissibilmente violazione di legge e vizio di motivazione, e che l’art. 2697 c.c. era stato evocato impropriamente per contestare in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché anch’esso combinava in modo confuso il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. con la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., mentre l’accertamento della contestazione o non contestazione delle circostanze spetta al giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e alle ulteriori somme previste per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre agli effetti economici di cui al d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La norma può dirsi violata solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti soltanto la valutazione dell’esito probatorio compiuta dal giudice di merito.
La verifica della contestazione o non contestazione delle allegazioni di parte rientra nell’apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è censurabile, al più, come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
La questione della liberazione del fideiussore per mancata tempestiva azione del creditore è stata trattata in relazione alla validità della clausola di deroga e alla sua specifica approvazione.
La specifica approvazione per iscritto della clausola derogatoria è stata ritenuta decisiva ai fini della sua efficacia.
La nullità delle clausole della fideiussione è stata invocata per asserita conformità allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale; la Cassazione non ha riconsiderato il merito della prova sull’intesa.
provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005
L’accertamento dell’autorità di vigilanza è stato richiamato come elemento probatorio, ma la corte territoriale aveva escluso un’efficacia automatica per fideiussioni stipulate molti anni dopo.
La definizione conforme alla proposta del relatore ha condotto alla declaratoria di inammissibilità.
Poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le ulteriori conseguenze economiche previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee, quando nello stesso motivo si cumulano violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i rispettivi profili.
- La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si alleghi un vero e proprio errore nell’allocazione dell’onere della prova; non può essere usata per contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio o il convincimento raggiunto dal giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere sovrapposta alla deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c.; l’accertamento della contestazione o non contestazione delle allegazioni è attività di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
- Nelle controversie sulla validità di fideiussioni omnibus riconducibili a schemi ABI ritenuti anticoncorrenziali, non è sufficiente la mera coincidenza testuale con il modulo tipo: occorre verificare, in concreto, l’effettiva operatività dell’intesa e la prova della sua applicazione al momento della singola stipula.
- La specifica approvazione della clausola derogatoria ex art. 1341 c.c. può rendere inefficace, nei confronti del fideiussore, la deduzione di decadenza fondata sull’art. 1957 c.c. quando la clausola sia validamente pattuita e non sia caducata da nullità o altre invalidità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03835/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03836/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03837/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03838/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03839/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03840/2025 del 15/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →