Cassazione Civile, Sentenza n. 25787/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva escluso la torre di sostegno dell'aerogeneratore dal computo della rendita catastale, sostenendo che la torre dovesse essere qualificata come "costruzione" che accresce l'utilità dell'impianto e quindi essere inclusa nella stima catastale. L'argomentazione principale di Agenzia era basata su una lettura della norma anteriore e sulle caratteristiche strutturali e dimensionali della torre, cui si riferiva anche l'art. 821 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, applicando l'art. 1, co. 21, L. 208/2015 (operative dal 1° gennaio 2016), la qualificazione catastale deve escludere i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (gli "imbullonati"), indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo. La Corte ha ritenuto decisivo il criterio della strumentalità rispetto al processo produttivo: se la torre svolge funzione essenziale e attiva nella produzione di energia (integrazione funzionale con rotore/navicella, adattazione progettuale al rotore, ecc.), essa va considerata componente impiantistica esclusa dalla stima catastale. La CTR aveva accertato in fatto tale funzionalità essenziale per la fattispecie concreta; tale accertamento è stato ritenuto immune da censure in sede di legittimità. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
La Corte interpreta la norma introducendo un criterio di esclusione per gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo (gli "imbullonati"): l'esclusione opera indipendentemente dalla stabilità di infissione al suolo; il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo.
art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44 (norma interpretativa precedente)
Norma richiamata come fonte che in passato aveva incluso nelle rendite catastali costruzioni stabili connesse al suolo; superata in parte dall'intervento normativo del 2015 per le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.
art. 1, comma 244, L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
Rilevata come tappa normativa che aveva indirizzato la materia verso l'inclusione di impianti funzionali nella rendita, ma la successiva L. 208/2015 ha modificato il quadro imponendo l'esclusione delle componenti impiantistiche funzionali.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
"Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori... portano ad annoverare le stesse tra le 'costruzioni'... da includere nella stima diretta"
L'Amministrazione aveva interpretato la norma privilegiando le caratteristiche strutturali (solidità, stabilità) per qualificare le torri come costruzioni; la Corte ha ritenuto però prevalente il criterio della strumentalità al processo produttivo rispetto alla mera consistenza strutturale.
art. 821 c.c. (richiamato dall'Agenzia)
Richiamato in sede di doglianza per discutere il vincolo di destinazione e l'incidenza sul valore del suolo, ma la Corte ha dato prevalenza all'interpretazione normativa della L. 208/2015 sul criterio della funzionalità produttiva.
Massime di principio
- Per valutare se una componente va inclusa nella rendita catastale post 1/1/2016 prevale il criterio della strumentalità al processo produttivo: se l'elemento è funzionale ed essenziale al processo produttivo, va considerato impianto/macchinario ed escluso dalla stima, anche se stabilmente infisso al suolo.
- La mera consistenza strutturale, la solidità o l'accessibilità interna della costruzione non sono di per sé idonee a definirla "costruzione" ai fini catastali quando l'elemento sia strumentale al processo produttivo.
- La valutazione è essenzialmente fattuale: il giudice del merito deve accertare (e documentare) l'integrazione funzionale dell'elemento con il processo produttivo (es. progettazione ad hoc, adattamento al rotore, impossibilità di separazione senza pregiudizio funzionale).
- Se l'elemento, una volta cessata l'attività produttiva, mantiene una utilità residua per l'immobile (diversa dalla funzione produttiva), ciò favorisce la sua inclusione nella stima; viceversa, assenza di utilità residua indica esclusione.
- In casi simili è utile produrre documentazione tecnica (progetti, specifiche del fornitore, relazioni tecniche) che dimostri la funzionalità specifica al processo produttivo e la dipendenza tra componenti (torre-rotore-navicella).
- Occorre considerare la disciplina temporale: controversie nate dopo il 1° gennaio 2016 devono applicare l'art. 1, co. 21, L. 208/2015; precedenti giurisprudenza e circolari possono essere informative ma non prevalgono sulla norma vigente.
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