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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12119 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di IRAP, IRES e IVA relative al 2008, sostenendo di aver subito una doppia imposizione. La capogruppo aveva fatturato costi per 250.200 euro alla controllata F. s.r.l.; tali costi erano stati successivamente disconosciuti come deducibili in capo alla controllata, mentre i corrispondenti ricavi erano stati tassati in capo alla capogruppo. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza regionale e, dall'altro, la violazione delle norme sulla doppia imposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto sufficiente, seppur sintetica, la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, anche se formulata con espressioni simili a quelle dell'atto dell'Agenzia. Nel merito, ha escluso la doppia imposizione perché il gruppo non aveva aderito al consolidato fiscale previsto dal TUIR né aveva attivato l'IVA di gruppo: esisteva soltanto un bilancio civilistico consolidato. Pertanto, capogruppo e controllata erano fiscalmente soggetti autonomi, tassati sulla base di presupposti e titoli diversi. L'indeducibilità del costo in capo alla controllata non equivale alla tassazione dello stesso presupposto già tassato in capo alla capogruppo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.600 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La motivazione della sentenza tributaria deve rendere comprensibili le ragioni giuridiche della decisione; una motivazione sintetica non è invalida se consente di individuare il percorso logico seguito dal giudice.

  • TUIR, artt. 117 e seguenti

    Il consolidato fiscale richiede l'adesione e il rispetto della specifica procedura prevista dalla legge. Il solo bilancio civilistico consolidato non produce gli effetti fiscali del consolidato nazionale.

  • TUIR, art. 118

    La disciplina del consolidato fiscale opera esclusivamente nell'ambito del regime fiscale formalmente adottato e non può essere invocata in assenza dei relativi presupposti e adempimenti.

  • TUIR, art. 163

    Il divieto di doppia imposizione riguarda la tassazione dello stesso presupposto impositivo, non la tassazione del ricavo presso un soggetto e il recupero dell'indeducibilità di un costo presso un altro soggetto fiscalmente autonomo.

  • TUIR, art. 109

    Anche nel consolidato fiscale resta necessario rispettare le regole ordinarie sulla competenza, inerenza e deducibilità dei componenti reddituali; il consolidato non rende automaticamente deducibili i costi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    La disciplina richiamata non consente di qualificare come doppia imposizione il prelievo fondato su titoli impositivi distinti riferiti a soggetti diversi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, e D.M. Finanze 13 dicembre 1979

    L'IVA di gruppo produce effetti solo se formalmente attivata secondo la disciplina applicabile; la sua mancata adozione impedisce di invocare un trattamento fiscale unitario tra società del gruppo.

  • D.Lgs. n. 127 del 1991

    Il bilancio civilistico consolidato ha funzione contabile e informativa e non determina, di per sé, l'unificazione dei soggetti ai fini delle imposte.

Massime di principio

  • La mera appartenenza a un gruppo societario e l'esistenza di un bilancio civilistico consolidato non eliminano l'autonomia fiscale delle singole società.
  • Per invocare gli effetti del consolidato fiscale o dell'IVA di gruppo è necessario aver formalmente esercitato l'opzione e aver rispettato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
  • Non sussiste doppia imposizione quando il ricavo è tassato presso una società e il costo corrispondente è disconosciuto presso un'altra società autonoma: si tratta di due distinti rapporti fiscali e di due diversi presupposti impositivi.
  • Nei costi infragruppo, la società che deduce il costo deve provare l'effettiva esistenza del servizio, la sua inerenza, l'utilità concreta e la congruità o adeguata documentazione del corrispettivo.
  • La tassazione del ricavo presso la capogruppo non dimostra automaticamente la deducibilità del costo presso la controllata.
  • Il divieto di doppia imposizione opera quando lo stesso presupposto viene tassato due volte, non quando vengono tassati soggetti diversi sulla base di obbligazioni o titoli fiscali distinti.
  • Una motivazione giudiziale breve, anche se utilizza argomentazioni presenti nell'atto di una parte, è valida se espone in modo comprensibile la ragione decisiva della pronuncia.

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