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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 30 dicembre 2005 con cui una società bancaria ha ceduto a un'altra società un complesso organizzato di attività e personale; alcuni dipendenti trasferiti hanno agito per ottenere la declaratoria di nullità della cessione del ramo d'azienda e, conseguentemente, la reintegra alle dipendenze della cedente nel posto di lavoro occupato prima del trasferimento. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto la domanda ritenendo insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo e ha ordinato la reintegra. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 41 Cost. e degli artt. 2555 e 2082 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe errato nel valutare la preesistenza e l'autonomia del ramo ceduto e che la sentenza sarebbe in contrasto con i principi di libertà d'impresa e di nozione di azienda e imprenditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di omesso esame non fosse formulata correttamente perché rivolta, in sostanza, a contestare argomentazioni e valutazioni giuridiche e fattuali del giudice di merito, senza individuare uno specifico fatto storico decisivo trascurato. Ha inoltre affermato che l'accertamento circa la ricorrenza o meno dei presupposti fattuali dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Anche la doglianza di violazione di legge è stata ritenuta generica e non pertinente, perché non indicava le precise affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come principio di libertà di impresa, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non contiene affermazioni in contrasto con tale principio.

  • art. 2555 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla nozione di azienda; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ne dà una lettura incompatibile con la norma.

  • art. 2082 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla nozione di imprenditore; la Corte reputa la censura generica e non pertinente.

  • art. 2112 c.c.

    la verifica dei presupposti fattuali per l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può riguardare argomenti o profili giuridici né una mera richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo, in caso di rigetto/inammissibilità, al presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente individua un preciso fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti, la cui mancata considerazione abbia carattere decisivo; non è sufficiente lamentare l'omessa valutazione di argomenti difensivi o di questioni giuridiche.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento dei presupposti fattuali per l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. spetta al giudice di merito e, se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, è insindacabile in cassazione.
  • La denuncia di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate; doglianze generiche o assertive sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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