Cassazione Civile, Ordinanza n. 19919/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di riduzione e reintegrazione della quota di legittima proposta da una erede in qualità di successore della madre, la quale assumeva di essere stata lesa dagli atti di liberalità compiuti in vita dal marito in favore di un altro figlio. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la dante causa avesse tacitamente rinunciato all'azione di riduzione, valorizzando la sua conoscenza delle donazioni, la mancata costituzione nel precedente giudizio promosso dalla figlia e altri comportamenti ritenuti incompatibili con la volontà di agire. In appello la domanda veniva invece accolta: la Corte territoriale escludeva la rinuncia tacita, riteneva opponibile anche alla dante causa il giudicato formatosi sul valore della massa ereditaria nel diverso giudizio di reintegrazione promosso da un'altra legittimaria e rigettava inoltre la domanda riconvenzionale degli appellanti relativa a un controcredito, perché prescritta. Con il ricorso per cassazione gli eredi soccombenti censuravano: 1) omesso esame di fatti decisivi e delle dichiarazioni testimoniali, che avrebbero dovuto dimostrare la rinuncia tacita della dante causa all'azione di riduzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato le prove testimoniali; 3) violazione degli artt. 2909 e 564 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi nel precedente giudizio non fosse loro opponibile perché la dante causa era deceduta nel corso del processo e il contraddittorio non era stato integrato nei confronti degli eredi nel grado di appello, con necessità di una nuova autonoma determinazione della massa e delle quote.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva omesso l'esame dei fatti dedotti, ma li aveva valutati e giudicati non decisivi; ha escluso che la mancata costituzione nel giudizio promosso dalla figlia o la rinuncia parziale a una rendita vitalizia fossero comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di esercitare in futuro l'azione di riduzione. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, precisando che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato all'assenza o apparenza della motivazione, e che nel caso concreto la sentenza d'appello conteneva un apparato argomentativo sufficiente. Ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che l'accertamento della massa ereditaria e delle quote, se compiuto in un unico contesto e nei confronti di tutti i legittimari, è efficace e vincolante per ciascuno; inoltre, poiché gli attuali ricorrenti erano già parti del precedente giudizio in altra qualità, non era necessaria l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti come eredi. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
delimita i motivi di ricorso per cassazione; il controllo sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione dei fatti.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato solo per indicare la riproduzione in ricorso delle circostanze e delle dichiarazioni testimoniali dedotte in prime cure.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola anche in ordine all'accertamento della massa e delle quote, se formato in un giudizio con partecipazione dei legittimari interessati.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della legittimazione all'azione di riduzione e alla determinazione della quota di riserva.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o è incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia tacita all'azione di riduzione richiede un comportamento univoco e concludente, oggettivamente incompatibile con la volontà di esercitare il diritto; non bastano la mera conoscenza delle disposizioni lesive, la mancata partecipazione a un altro giudizio o la rinuncia a un distinto vantaggio patrimoniale.
- L'azione di riduzione e reintegrazione della quota di legittima è diritto autonomo di ciascun legittimario; il comportamento processuale o sostanziale di un legittimario non si trasferisce automaticamente agli altri né esaurisce la posizione dei successivi aventi causa.
- Il giudicato formatosi sull'accertamento della massa ereditaria e delle quote di riserva, se emesso in un contesto unitario con la partecipazione di tutti i legittimari interessati, è opponibile anche agli altri soggetti che da quella posizione derivano, salva l'assenza di vizi dedotti nei limiti consentiti dal giudicato stesso.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la denuncia di omesso esame di fatti che risultino invece considerati dal giudice di merito; il sindacato sulla motivazione è limitato ai soli casi di motivazione inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
- Quando una persona fisica sia già parte del processo in una certa qualità e abbia avuto regolare conoscenza della citazione, non è necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti in una diversa qualità se la situazione processuale le ha comunque consentito di difendersi.
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