Cassazione Civile, Ordinanza n. 25463/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 113.013,95, relativo al pagamento di prestazioni sanitarie rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione dell'azienda sanitaria locale. In appello, la Corte territoriale revocava il decreto ingiuntivo, ma condannava comunque l'azienda sanitaria al pagamento di euro 81.832,46, riconoscendo la debenza del credito al netto della regressione tariffaria unica per euro 31.182,03, conseguente al superamento del tetto di spesa relativo all'annualità 2017. La struttura sanitaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la violazione degli artt. 2697, 1372, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 e 1370 c.c., dell'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 502/1992, della deliberazione della Giunta regionale Campania n. 1268/2008 e degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., contestando che l'azienda sanitaria avesse provato il superamento del tetto di spesa e la legittima applicazione della regressione tariffaria. La ricorrente sosteneva che tale accertamento avrebbe richiesto uno specifico provvedimento amministrativo dell'organo rappresentativo dell'azienda e che la documentazione prodotta non fosse idonea. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, delle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 23, 41 e 53 Cost., sostenendo che la regressione tariffaria avrebbe potuto operare soltanto in presenza del tempestivo monitoraggio e della comunicazione alla struttura del raggiungimento o del presumibile raggiungimento del tetto di spesa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, poiché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella, plausibile, compiuta dalla Corte d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che, nelle pretese creditorie di una struttura sanitaria privata accreditata, il superamento della capacità operativa massima o del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione, la cui prova grava sull'azienda sanitaria debitrice. Ha inoltre affermato che la regressione tariffaria non è subordinata all'esecuzione tempestiva del monitoraggio, né alla comunicazione della data di esaurimento del budget, quando il contratto preveda l'applicazione della regressione per le prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento e l'esclusione del pagamento per quelle rese successivamente. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto il superamento del limite di spesa, anche sulla base della documentazione dell'azienda sanitaria e dell'assenza di una specifica contestazione della struttura, nonché la riconducibilità dell'importo di euro 31.182,03 all'ipotesi contrattuale di applicazione della regressione tariffaria, anziché all'esclusione totale del compenso. Tale valutazione non era riesaminabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il superamento del tetto di spesa è qualificato come fatto impeditivo della pretesa di pagamento della struttura sanitaria accreditata; pertanto, l'onere di provarlo grava sull'azienda sanitaria debitrice.
art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992
Costituisce la base normativa per la determinazione della remunerazione delle strutture sanitarie in caso di erogazione di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato e per la disciplina dei tetti di spesa.
deliberazione della Giunta regionale Campania n. 1268/2008, Allegato C
Disciplina il meccanismo della regressione tariffaria e il monitoraggio dei budget e delle prestazioni delle strutture private erogatrici.
art. 5, comma 3, del contratto stipulato tra le parti
Qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall'ASL, alle prestazioni rese fino alla data prevista si applica la regressione tariffaria; nulla spetta per le prestazioni rese oltre tale data.
La clausola distingue tra prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento, soggette a regressione tariffaria, e prestazioni rese dopo tale data, per le quali è escluso il compenso.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 e 1370 c.c.
Sono richiamati in relazione alla contestata interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova esegesi del contratto e una diversa valutazione di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia del regolamento contrattuale, senza che la Corte ravvisasse una violazione deducibile in cassazione.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che le censure evidenziassero una violazione processuale, trattandosi di richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta carenza o illogicità della motivazione; la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individua i parametri processuali invocati per denunciare violazione di legge e vizi della sentenza, ma le censure sono state giudicate inammissibili perché rivolte contro valutazioni di merito.
artt. 8 e ss. d.lgs. n. 502/1992
Richiamati in relazione alla disciplina dell'accreditamento e della remunerazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
artt. 23, 41 e 53 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei tetti di spesa e della regressione tariffaria, senza che la Corte ravvisasse le violazioni prospettate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta, in caso di sussistenza dei presupposti, l'obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sul pagamento di prestazioni rese da una struttura sanitaria privata accreditata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento del tetto di spesa o della capacità operativa massima costituisce fatto impeditivo della remunerazione e deve essere provato dall'azienda sanitaria debitrice, non dalla struttura che agisce per il pagamento.
- La regressione tariffaria prevista dalla disciplina normativa e contrattuale dei tetti di spesa non è subordinata, in via generale, alla tempestiva esecuzione del monitoraggio o alla comunicazione della data di esaurimento del budget, salvo quanto eventualmente stabilito dallo specifico regolamento contrattuale per la determinazione delle conseguenze economiche.
- Quando il contratto distingue tra prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del tetto e prestazioni rese successivamente, alle prime può applicarsi la regressione tariffaria, mentre per le seconde può essere escluso integralmente il compenso.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella plausibile adottata dal giudice di merito, mediante la formale deduzione della violazione di norme sostanziali o processuali.
- L'accertamento del superamento del tetto di spesa può fondarsi sulla documentazione acquisita e sulla mancata specifica contestazione della struttura, quando tale valutazione sia stata compiuta dal giudice di merito e non venga adeguatamente censurata mediante la trascrizione degli atti necessari al controllo di legittimità.
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