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Sentenza

Sentenza del 02/05/2022 n. 13714 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava la sopravvalutazione delle partecipazioni detenute da Tredil in Dankofin s.r.l. e Valida immobiliare s.r.l., asseritamente realizzata attribuendo agli immobili delle controllate un valore superiore a quello di bilancio al momento dell'acquisto delle quote, con la finalità di generare un fittizio disavanzo di fusione (sottoposto a tassazione sostitutiva 19%) e ottenere così un indebito risparmio fiscale in termini di minore plusvalenza alla successiva cessione degli immobili. L'Ufficio impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso tributario in primo grado. In Cassazione l'Agenzia deduceva, in particolare, insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi quali le carenze istruttorie della perizia (redatta ex post) e il contesto di successive alienazioni che, secondo l'Ufficio, dimostravano un accrescimento ingiustificato del valore degli immobili attraverso soggetti interposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla insufficiente motivazione nella parte in cui invocava l'art. 360 c.p.c., n. 5, per effetto della riforma del 2012 che limita le deduzioni di merito in Cassazione; ha altresì dichiarato inammissibile la censura sull'omesso esame perché il ricorrente non ha indicato un "fatto storico" specifico, descritto con gli elementi richiesti (dato probatorio, come e quando fu dedotto e la sua decisività), così come imposto dalla giurisprudenza post-riforma. La Corte ha confermato che la valutazione delle potenzialità commerciali degli immobili e l'attendibilità della perizia prodotta sono questioni di fatto insindacabili in questa sede. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in favore di Tredil s.p.a. (liquidazione complessiva indicata in sentenza: 5.600,00 Euro, 200,00 Euro per esborsi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Delinea il vizio denunciabile per cassazione per carenza della motivazione o omesso esame; dopo la riforma del D.L. n. 83/2012 la portata è stata ridotta e il ricorrente deve ora indicare il fatto storico omesso e dimostrarne la decisività.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Modifica i limiti del ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c.); applicabile ratione temporis alle sentenze di appello depositate dopo l'entrata in vigore, e quindi operativa nella specie.

  • art. 348-ter c.p.c., u.c.

    Disciplina la 'doppia conforme' e i limiti d'impugnazione, principio richiamato per confermare i limiti di revisione in cassazione anche nel processo tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Precisazione che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione delle regole ordinarie del ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Richiede l'indicazione precisa del 'dato' probatorio da cui risulta l'elemento fattuale omesso, condizione necessaria per far valere in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiede l'indicazione di 'come' e 'quando' il fatto sia stato oggetto di discussione processuale, dettaglio necessario per la ammissibilità del motivo di cassazione fondato su omesso esame.

  • IRES e regime di tassazione sostitutiva (19%)

    Contesto fiscale della controversia: l'Ufficio ha rideterminato la base imponibile IRES disconoscendo costi e valorizzando il disavanzo di fusione che era stato assoggettato a tassazione sostitutiva al 19%.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2012, in Cassazione i motivi che censurano la valutazione di fatto delle corti di merito sono fortemente ridotti: il ricorrente deve individuare un "fatto storico" omesso, provarne l'esistenza negli atti e dimostrarne la decisività, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le valutazioni tecnico-economiche (es. perizie immobiliari, potenzialità commerciali) costituite in sede di merito sono valutazioni di fatto che la Corte di legittimità non riesamina se fondate su apprezzamenti del giudice di merito; per vincere bisogna dimostrare errori di diritto o omissioni fattuali specifiche.
  • Per il contribuente, la produzione di una perizia che giustifichi il valore attribuito può essere decisiva; l'Amministrazione deve invece provare, con elementi specifici, che la perizia è affetta da vizi tali da rendere la valorizzazione fittizia.
  • In operazioni complesse (trasferimenti successivi, fusioni, interposizioni) l'Amministrazione fiscale deve documentare il nesso causale tra il meccanismo societario e l'effettiva mancanza di sostanza economica per poter disconoscere i valori e imputare comportamenti elusivi.
  • In fase di cassazione il rispetto delle regole formali di impugnazione (art. 366 e 369 c.p.c.) è cruciale: l'assenza di puntuale indicazione di quali fatti siano stati omessi dal giudice e perché decisivi determina l'inammissibilità del motivo.
  • Quando si impugna in Cassazione una sentenza tributaria favorevole al contribuente, è preferibile concentrare il ricorso su vizi di diritto o sulla violazione manifesta di norme processuali, piuttosto che sul merito probatorio che resta sottratto a sindacato pieno.

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