Cassazione Penale, Sentenza n. 38666/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna irrogata dal GIP di Treviso (rito abbreviato) per guida in stato di ebbrezza grave (art. 186 cod. strada, tasso 2,28 g/l) con l'aggravante dell'orario (tra le 22:00 e le 07:00). In Cassazione sono stati sollevati due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione della richiesta, formulata in sede di conclusioni davanti alla Corte d'appello, di sostituzione della pena con quella pecuniaria o, in subordine, con lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare o semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando la pericolosità della condotta (guida in autostrada in stato di forte ebbrezza, arresto improvviso in tratto ad alta velocità e conseguente grave sinistro) e i precedenti penali, e la valutazione del trattamento sanzionatorio è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e non documentata: la richiesta di sostituzione della pena non risultava agli atti del fascicolo trasmesso (ove era invece documentata una richiesta ai lavori di pubblica utilità in primo grado poi rinunciata) e il difensore non aveva ottemperato al principio di "autosufficienza" del ricorso, omettendo di allegare o far inserire nel fascicolo le conclusioni richiamate. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
comma 2, lett. c) e comma 2-sexies
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; qui applicata per un tasso alcolemico pari a 2,28 g/l e con aggravante per l'orario notturno
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prescrive il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e vizio di motivazione, invocato dal ricorrente
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; il giudizio sulla loro riconoscibilità è valutazione di fatto del giudice di merito e, se motivato e non contraddittorio, è insindacabile in Cassazione
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi da considerare per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha richiamato tali elementi per motivare la dosimetria e l'esclusione delle attenuanti
art. 20-bis cod. pen.
Norma che disciplina le sanzioni sostitutive e la possibilità di sostituire la pena con misure alternative; la richiesta di applicazione doveva risultare con chiarezza negli atti per essere valutata in sede di impugnazione
art. 165-bis d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (e art. 7 d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11)
Richiamati in relazione al principio di "autosufficienza" del ricorso alla Suprema Corte: il difensore deve allegare o ottenere che la cancelleria inserisca nel fascicolo le parti di processo rilevanti non già trasmesse
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23-bis legge n. 176 del 2020
Norma richiamata in relazione al rito camerale e alla possibile non partecipazione delle parti all'udienza; non ha dispensato dall'onere di documentare le conclusioni nel fascicolo
Massime di principio
- Le censure sulla valutazione delle attenuanti generiche devono confrontarsi in modo specifico e dettagliato con la motivazione dei giudici di merito; una replica generica o una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicazione puntuale delle contraddizioni, è insufficiente in Cassazione
- Le valutazioni di fatto e di merito (pericolosità della condotta, precedenti, elementi ai fini della dosimetria) sono sostanzialmente insindacabili in sede di legittimità se la motivazione è non contraddittoria e aderente agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- Richieste di sostituzione della pena o applicazione di misure alternative devono risultare chiaramente dal fascicolo: se formulate in conclusioni, occorre che siano effettivamente presenti negli atti trasmessi alla Corte suprema o allegate al ricorso, conformemente al principio di autosufficienza
- Il difensore che intende impugnare deve curare l'allegazione degli atti necessari e, se necessario, chiedere alla cancelleria l'inserimento di documenti non trasmessi; l'omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto, ma anche l'onere delle spese processuali e, se la causa dell'inammissibilità è imputabile al ricorrente per colpa, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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