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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10011/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione in materia tributaria che aveva accolto solo in parte il ricorso originario della contribuente. La tesi difensiva era che la Corte, nel decidere quel giudizio, avesse omesso di considerare un giudicato esterno favorevole alla società, formatosi dopo il deposito del ricorso per cassazione su sentenze di appello relative ai medesimi anni d’imposta e alla medesima contestazione di indebita detrazione IVA (anni 2003, 2004 e 2005). Secondo la ricorrente, la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in quel giudizio non era meramente illustrativa, ma conteneva per le prime 17 pagine proprio l’eccezione di giudicato esterno; l’asserito mancato rilievo di tale eccezione sarebbe stato un errore di fatto revocatorio, in quanto la Corte avrebbe descritto erroneamente il contenuto della memoria e avrebbe omesso di valutare il vincolo derivante dal giudicato.

La decisione

La Corte ha escluso la sussistenza di un errore di fatto revocatorio. Ha ribadito che la revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa solo per errore di percezione materiale, oggettivo e decisivo, non per errori di diritto, di valutazione o di interpretazione degli atti. Nel caso concreto, la doglianza sulla mancata considerazione del giudicato esterno è stata ritenuta non idonea a integrare il vizio revocatorio, perché attiene alla valutazione degli atti e, comunque, il giudicato esterno in materia di imposte periodiche non esplica efficacia vincolante per fatti non permanenti o non pluriennali. La controversia riguardava la detrazione IVA per prestazioni di servizi legate alla gestione dei rifiuti, valutazione che può mutare da anno a anno e non integra un fatto a efficacia permanente o pluriennale. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione, liquidate in euro 10.000, oltre accessori e spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze e ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto, nei limiti rigorosi previsti dalla norma e dal richiamo all’art. 395 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non per errori di diritto o di valutazione

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria depositata in prossimità dell’adunanza può contenere osservazioni difensive, ma il suo contenuto non consente di trasformare in errore revocatorio una valutazione della Corte sugli atti

  • art. 111 Cost.

    la Corte richiama che la Costituzione non impone ulteriori rimedi impugnatori oltre quelli previsti dal sistema

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    n. 127 quinquies, septies e sexdecies, parte terza, tab. A

    norme IVA richiamate come riferite alle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti, oggetto della controversia tributaria originaria

Massime di principio

  • L’errore revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione deve consistere in una falsa percezione immediata e materiale di un fatto risultante dagli atti, non in un inesatto apprezzamento giuridico o valutativo del materiale processuale.
  • Non è revocabile per errore di fatto la decisione che avrebbe omesso di attribuire il giusto peso a un atto o a un’eccezione comunque sottoposta al suo esame, perché tale doglianza investe la valutazione degli atti e non una mera svista percettiva.
  • In materia tributaria, il giudicato esterno sulle imposte periodiche ha efficacia vincolante solo per fatti o qualificazioni giuridiche dotati di carattere permanente o pluriennale, idonei a produrre effetti oltre un singolo periodo d’imposta.
  • Quando la controversia riguarda elementi annualmente variabili, come la qualificazione di prestazioni o la spettanza di detrazioni IVA riferite a singoli periodi, il giudicato formatosi su annualità precedenti o successive non si estende automaticamente ai periodi diversi.
  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzata per correggere presunti errori di diritto, di giudizio o l’asserita mancata applicazione di un giudicato che richieda un’interpretazione giuridica della sua portata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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