Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35795/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso nasce dalla contestazione della riduzione del 30% della retribuzione variabile aziendale operata dall'A.S.L. Caserta (provv. 5 novembre 2012) per effetto della riduzione dei fondi contrattuali disposta nell'ambito del piano di rientro. Il dirigente impugnava la decurtazione sostenendo che tale misura aveva illegittimamente inciso su voci della retribuzione riconducibili al trattamento fondamentale e che la riduzione doveva essere effettuata in conformità all'art. 39 del CCNL e alle procedure di graduazione/pesatura delle funzioni dirigenziali; la A.S.L. sosteneva invece la legittimità delle misure adottate in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 e delle linee di indirizzo regionali/commissariali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'A.S.L. confermando i principi affermati in sede di merito: l'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 legittima la cristallizzazione e la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio, ma la loro attuazione non può avvenire mediante un taglio forfettario e identico per tutti (es. 30% a forfait). La riduzione deve essere attuata recalcolando i Fondi secondo la cristallizzazione al 2010 e riproporzionandoli alle cessazioni di personale, quindi ripartendo l'ammontare risultante tra i dirigenti secondo la graduazione/pesatura delle funzioni; solo dopo questo ricalcolo è possibile individuare le somme effettivamente dovute e quelle eventualmente recuperabili dall'Amministrazione. Di conseguenza la Corte ha affermato l'illegittimità del taglio lineare del 30% e la necessità di una determinazione individuale degli importi da recuperare (con verifica delle riduzioni operate per effetto delle cessazioni), confermando nella sostanza la pronuncia favorevole al dirigente emessa dalla Corte d'Appello e rimettendo la verifica/calcolo secondo i criteri indicati.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 9 comma 2-bis

    "A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

    La Corte interpreta la norma come previsione di cristallizzazione delle risorse al livello 2010 e di automatica riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni di personale; non autorizza invece tagli forfettari identici per tutti i lavoratori senza il ricalcolo dei fondi e la ripartizione individuale.

  • Decreto n. 63/2010 del Commissario ad acta (linee di indirizzo Regione Campania)

    Linee di indirizzo regionali che forniscono criteri omogenei per la determinazione dei fondi contrattuali e che l'A.S.L. ha richiamato per giustificare le modalità di calcolo; la Corte riconosce la rilevanza ma richiama comunque il rispetto della normativa statale e dei principi di ripartizione proporzionale.

  • CCNL Area dirigenza medica/veterinaria (art. 51 e art. 9/11 CCNL economico 2008/2009 richiamati)

    La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa e una variabile collegata alla graduazione/pesatura delle funzioni: la parte variabile richiede la 'pesatura' delle attività per determinare la quota spettante a ciascun dirigente. I contratti collettivi definiscono la misura del trattamento economico, che non può essere unilateralmente riformato in peius dal datore di lavoro.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio sono definiti dai contratti collettivi; il principio di parità di trattamento limita interventi unilaterali peggiorativi da parte del datore di lavoro.

  • d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 75/2017 (art. 40 comma 3-bis)

    Rafforzano il collegamento tra risorse per trattamento accessorio e performance/organizzazione, ma non incidono sulla necessità che le riduzioni statali siano applicate secondo i criteri di legge e contrattuali.

Massime di principio

  • La norma di contenimento (art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010) può limitare le risorse destinate ai trattamenti accessori, ma l'attuazione deve avvenire ricalcolando i Fondi rispetto al 2010 e riproporzionandoli in funzione delle cessazioni di personale; non è ammesso un taglio forfettario identico per tutti i dipendenti.
  • La parte variabile della retribuzione di posizione è vincolata alla graduazione/pesatura delle funzioni prevista dai contratti collettivi: ogni riduzione o recupero deve essere determinato individualmente dopo la corretta graduazione e ripartizione del Fondo.
  • L'amministrazione può recuperare somme corrisposte in eccesso per effetto di una tardiva o errata applicazione della cristallizzazione, ma il recupero deve essere quantificato tramite il ricalcolo dei Fondi e la determinazione dell'effettiva quota spettante a ciascun lavoratore; non è legittimo il recupero mediante decurtazioni generiche e uguali per tutti.
  • Le misure commissariali o regionali di indirizzo non derogano al principio che l'applicazione delle riduzioni statali richiede un procedimento che rispetti la contrattazione collettiva e la tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori; in caso di controversia il giudice ordinario può verificare e quantificare i diritti recuperabili.
  • In assenza o difetto di graduazione/pesatura, il dirigente può chiedere il risarcimento della perdita della chance di percepire la parte variabile oppure ottenere la determinazione e il pagamento mediante il normale procedimento contrattuale; la compensatio lucri cum damno può essere rilevante se la mancata erogazione ha prodotto compensi maggiori in altre voci (es. retribuzione di risultato).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.