Cassazione Civile, Sentenza n. 35477/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la delibera/nota della A.S.L. del 5 novembre 2012 con la quale era stata disposta una riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale (trattenuta in busta paga dal marzo 2013) per effetto della riduzione dei fondi contrattuali. Contestavano l'arbitrarietà del metodo di calcolo (uso dell'intera consistenza dei fondi invece delle sole voci accessorie), la violazione delle previsioni contrattuali (art. 39 CCNL, art. 51 e art. 55 CCNL 1996) e l'omessa preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali; chiedevano la declaratoria di illegittimità della decurtazione e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei dirigenti in punto di diritto, ritenendo illegittimo il taglio uniforme del 30% operato dalla A.S.L. in violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, che impone la cristallizzazione delle risorse al livello del 2010 e la riduzione "in misura proporzionale" alla riduzione del personale in servizio. La Cassazione ha stabilito che la rideterminazione ex post doveva avvenire mediante: ricalcolo dei fondi applicando la cristallizzazione al 2010 depurando le quote relative al personale cessato; calcolo dell'importo spettante a ciascun medico sulla base della graduazione vigente; detrazione di quanto effettivamente percepito e individuazione degli importi da restituire a ciascun medico. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello per il completo accertamento e la quantificazione del "dare-avere" tra le parti secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge n. 122 del 2010
"A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (...)"
La Corte interpreta la norma come imposizione di "cristallizzazione" delle risorse al livello 2010 e obbligo di riduzione proporzionale delle risorse in caso di cessazioni: l'attuazione richiede il ricalcolo del fondo per unità di personale e non permette tagli forfettari identici per tutti (es. -30%).
art. 39 CCNL dell'8 giugno 2000 (area della dirigenza sanitaria)
Rilevato come la retribuzione di posizione costituisca componente del trattamento economico dei dirigenti; la sua erogazione e eventuale parte variabile sono regolate dalla contrattazione collettiva e dalla graduazione delle funzioni.
art. 51, comma 3 e art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 (area dirigenza medica e veterinaria)
Prevedono l'obbligo di graduazione e "pesatura" delle funzioni dirigenziali per determinare la quota variabile della retribuzione di posizione: la revisione della graduazione è la sede corretta per modificare le proporzioni tra posizioni, non per incidere sull'ammontare complessivo dei fondi.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio sono definiti dalla contrattazione collettiva e richiama il principio di parità di trattamento; limita la possibilità per il datore di lavoro di adottare scelte unilaterali che peggiorino il trattamento previsto dalla contrattazione.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 75 del 2017
Rafforza il collegamento tra risorse accessorie e performance/obiettivi dell'amministrazione, giustificando la destinazione prevalente delle risorse accessorie a meccanismi premiali legati a performance.
Massime di principio
- Quando la normativa statale impone la "cristallizzazione" delle risorse (es. art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010), il datore di lavoro deve ridistribuire il fondo disponibile calcolando la quota pro capite sulla base dell'ammontare 2010 e riducendo le risorse in misura proporzionale alle cessazioni del personale: non sono ammessi tagli forfettari identici per tutti i dipendenti.
- La riduzione o il recupero di somme versate in eccesso ai fondi accessori richiede un ricalcolo individuale basato sulla graduazione delle funzioni e sulla componente variabile spettante: il recupero deve essere quantificato e motivato sull'elemento soggettivo spettante a ciascun lavoratore.
- Il giudice ordinario può sindacare i comportamenti aziendali che ledono diritti soggettivi derivanti dalla contrattazione collettiva e può procedere alla quantificazione del "dare-avere" individuale anche quando la rideterminazione nasce da misure di finanza pubblica di ampia portata.
- Misure provvisorie aziendali che incidono sui trattamenti accessori possono essere tollerate solo se adeguatamente motivate, proporzionate e accompagnate dall'avvio del procedimento contrattuale/di revisione necessario; atti unilaterali e generici non giustificano tagli uniformi.
- Va sempre distinti il trattamento economico fondamentale (più protetto) dalle voci accessorie: le restrizioni possono colpire le risorse accessorie nei limiti imposti dalla legge, ma non possono reinvenire unilateralmente nuove regole di ripartizione che peggiorino i diritti derivanti dalla contrattazione vigente.
- In caso di omessa o tardiva revisione della graduazione delle funzioni, il dirigente può avere un'azione per il recupero (o per il risarcimento della perdita di chance), ma la corretta misura degli importi richiede procedura di calcolo e quantificazione puntuale, non misure forfettarie.
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