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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35482/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della riduzione del trattamento economico variabile aziendale operata dall'A.S.L. (taglio forfettario del 30% e trattenute in busta paga su somme già erogate) in esecuzione delle disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa (decreto commissariale e d.l. n.78/2010). Il lavoratore contestava l'illegittimità della decurtazione lineare, sostenendo che la norma consentiva al più la riduzione della componente accessoria previa rideterminazione dei parametri di graduazione delle funzioni dirigenziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il taglio forfettario del 30% applicato uniformemente a tutti i dirigenti. Ha cassato la sentenza di appello e rinviato alla Corte d'Appello di Napoli affinché proceda al ricalcolo dei fondi ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n.78/2010: occorre cristallizzare l'ammontare delle risorse al 2010, depurarlo dalle quote relative al personale cessato, determinare la quota media individuale e calcolare, per ciascun dirigente, quanto spettante e quanto già percepito per definire l'eventuale diritto alla restituzione o al rimborso. In sintesi: il metodo applicato dall'A.S.L. è stato dichiarato illegittimo; la quantificazione degli importi è rimessa al giudice d'appello.

Norme richiamate

  • decreto legge n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis

    A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

    La norma cristallizza il fondo 2010 e impone una riduzione proporzionale in caso di cessazioni; non legittima un taglio percentuale uniforme applicato ex post senza rideterminare il fondo e ripartirlo in base al numero di lavoratori e alle graduazioni contrattuali.

  • Decreto n. 63 del 2010 (Commissario ad acta per la Regione Campania)

    Linea di indirizzo regionale per razionalizzare e contenere la spesa per il personale; ha orientato le aziende per rideterminare i fondi, ma non autorizza misure unilaterali che sostituiscano la corretta procedura di ricalcolo e riparto del fondo.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

    Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio sono definiti dai contratti collettivi; vieta trattamenti individuali peggiorativi non previsti dalla contrattazione collettiva, salvo disposizioni di legge inderogabili.

  • CCNL Area dirigenza medica e veterinaria (art. 9 CCNL 2008/2009; art. 51 CCNL 5.12.1996)

    Definiscono i fondi per retribuzione di posizione e di risultato e la necessità della graduazione/pesatura delle funzioni per la determinazione della parte variabile: la graduazione incide sulla ripartizione del fondo ma non sull'ammontare complessivo cristallizzato per legge.

  • d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 75/2017 (richiamo art. 40 comma 3-bis)

    Rafforzano il legame tra risorse accessorie e performance, stabilendo criteri di destinazione delle risorse variabili e la rilevanza della contrattazione integrativa per l'incentivazione della performance.

Massime di principio

  • Il blocco/cristallizzazione delle risorse previsto dalla legge (es. art.9 d.l.78/2010) fissa l'ammontare complessivo dei fondi su base 2010 e impone che eventuali riduzioni derivino dalla diminuzione del personale e siano operate tramite ricalcolo del fondo, non mediante tagli percentuali uniformi ai singoli stipendi.
  • La riduzione delle risorse deve essere attuata ripartendo l'importo cristallizzato tra gli aventi diritto in base al numero dei lavoratori e alle graduazioni previste dal contratto: solo così può essere determinato, per ciascun dipendente, l'effettivo dovuto e l'eventuale recupero su somme indebitamente erogate.
  • Il datore di lavoro non può unilateralmente alterare in peius trattamenti stabiliti dalla contrattazione collettiva, salvo che la legge lo disponga espressamente; le misure commissariali o regionali non soppiantano la necessità di rispettare le procedure contrattuali di graduazione e pesatura.
  • Se la graduazione delle funzioni non è stata aggiornata, il rimedio tipico per il dirigente è il risarcimento per la perdita della chance di percepire la parte variabile, mentre la quantificazione delle somme dovute richiede un calcolo analitico ex post seguendo i parametri legali e contrattuali.
  • In contenziosi analoghi il giudice ordinario può procedere al ricalcolo del fondo e alla determinazione del 'dare-avere' tra parti; pertanto, contestazioni di tagli lineari devono essere negate quando non rispettano la regola della cristallizzazione e della riduzione proporzionale previsti dalla legge.

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