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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35302/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere e il conseguente riconoscimento di speciali assegni (art. 5 l. n. 206/2004; art. 2 l. n. 407/1998; art. 1 l. n. 302/1990) nonché l'esenzione ticket, per lesioni riportate in servizio (accadute durante un intervento al front office della Questura). Il Ministero contestava che l'evento non si fosse verificato in presenza di un rischio ulteriore rispetto al rischio ordinario di servizio (ai sensi dell'art. 1, comma 563 l. n. 266/2005) e che mancasse il requisito dell'invalidità permanente non inferiore a un quarto (necessario per gli assegni), dato che la c.t.u. e il giudicato interno avevano accertato un'invalidità del 7%. Il ricorrente ha poi dedotto errori di diritto circa l'ambito di applicazione del parametro di capacità lavorativa (generica vs specifica), l'omesso esame di un documento che attestava l'inidoneità permanente al servizio e violazioni processuali relative alla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Moccia sia il ricorso incidentale del Ministero. Ha confermato che l'evento è ricaduto nella previsione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 (non richiede rischio specifico ulteriore rispetto alle ordinarie funzioni istituzionali). Ha altresì ritenuto corretto il principio secondo cui gli assegni previsti dagli artt. indicati richiedono un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa; essendo formatosi il giudicato interno sul punto con l'accertamento di inabilità pari al 7% (non impugnato), tale valore è intangibile in cassazione e impedisce il riconoscimento degli assegni. Ha respinto le doglianze processuali sul punto della prova dell'inidoneità specifica e ha dichiarato compensate le spese del giudizio di legittimità; ha disposto l'applicazione delle regole sul contributo unificato secondo la giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 206/2004 (comma 3)

    Norma richiamata quale fonte degli assegni vitalizi per vittime del dovere; la Corte interpreta l'ipotesi come soggetta al requisito di invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa (parametro applicato in termini di capacità lavorativa generica).

  • art. 2 l. n. 407/1998

    Anch'essa norma che disciplina assegni vitalizi; la Corte ritiene applicabile il requisito della riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 25% (intesa dalla giurisprudenza come parametro di riferimento).

  • art. 1, comma 563, l. n. 266/2005

    "il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali"

    La Corte interpreta il comma 563 nel senso che è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico; non richiede la dimostrazione di un rischio specifico aggiuntivo rispetto al rischio ordinario di servizio.

  • art. 1, comma 564, l. n. 266/2005

    Norma distinta al cui ambito applicativo è richiesto, invece, l'accertamento di circostanze straordinarie o di un rischio specifico sopravvenuto; diversamente dal comma 563, richiede maggiori condizioni fattuali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato dal ricorrente per l'omesso esame di un fatto decisivo (documento attestante l'inidoneità permanente). La Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata alla luce del giudicato interno e della mancata impugnazione del relativo accertamento.

  • artt. 115 e 416 c.p.c.

    Richiamati in relazione al principio di non contestazione e all'onere della prova; la Corte ha escluso che vi sia stata violazione atteso che il fatto (percentuale di menomazione) era stato accertato e non impugnato, determinando giudicato interno.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.; decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal n. 37/2018

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di nullità: il valore della causa, essendo relativo a prestazioni di natura assistenziale, si quantifica secondo i criteri dell'art. 13, comma 1 c.p.c. (prestazioni alimentari/assistenza), con conseguente regola per la liquidazione.

  • art. 13, comma 1 c.p.c.

    Applicato per determinare il valore della causa nelle controversie su prestazioni assistenziali: il valore si determina, se titolo controverso, in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (criterio per la liquidazione delle spese).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamati in relazione al contributo unificato. La Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo, non è assoggettata alla disposizione richiamata (conseguenze sul versamento del contributo).

Massime di principio

  • Per il riconoscimento delle agevolazioni/desagguagli per vittime del dovere ai sensi delle norme citate è necessario rispettare sia la dimensione fattuale (l'evento avvenuto nell'esercizio del servizio e nel contrasto a comportamenti illeciti) sia il requisito biologico percentuale previsto dalla norma (spesso almeno il 25% di riduzione della capacità lavorativa).
  • L'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 va interpretato in senso ampio: non richiede un rischio 'ulteriore' rispetto a quello ordinario di servizio purché l'evento sia collegabile al contrasto della criminalità o ad operazioni di soccorso/ordine pubblico; il comma 564, invece, disciplina ipotesi più gravose che richiedono condizioni straordinarie.
  • I giudicati interni formatisi nelle decisioni di merito (es. accertamento percentuale di inabilità) vincolano la fase di legittimità se non sono stati impugnati: in Cassazione non è possibile riesaminare fatti o valutazioni probatorie non censurate nei gradi precedenti.
  • Se si intende contestare la valutazione medico-legale (percentuale di menomazione), bisogna impugnarla tempestivamente nei gradi di merito; produrre documenti decisivi (es. provvedimenti di inidoneità al servizio) deve essere fatto e valorizzato già in primo grado e, se ignorato, impugnato nelle fasi successive.
  • Le controversie relative a prestazioni di natura assistenziale sono valutate ai fini del valore della causa con i criteri delle prestazioni alimentari (art.13 c.p.c.), il che incide sulla liquidazione delle spese; le censure sulla liquidazione devono fondarsi su corretta ricostruzione del valore secondo la giurisprudenza.
  • In sede processuale, il principio di non contestazione e l'onere della prova richiedono attenzione: fatti non contestati possono rafforzare la posizione della controparte, ma la formazione del giudicato sulle determinazioni probatorie impedisce rilievi successivi in cassazione.

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