Cassazione Civile, Sentenza n. 35581/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I dirigenti medici avevano impugnato la nota aziendale del 5.11.2012 con cui l'A.S.L. aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale (trattenendo in busta paga somme già erogate), contestando la decurtazione lineare come illegittima e non conforme all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010; l'A.S.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva accolto le doglianze dei dirigenti e condannato l'A.S.L. al pagamento di € 501,92 a ciascun appellante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso dell'A.S.L. fondato nella parte di diritto esaminata e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per determinare con precisione, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, l'entità della riduzione del fondo accessorio variabile e quantificare il 'dare-avere' tra le parti per gli anni successivi al 2010. La Corte ha stabilito che la normativa impone la cristallizzazione del fondo al livello 2010 e la sua riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni del personale, escludendo la legittimità di un taglio forfettario e uniforme (30%) applicato a tutti i dirigenti senza il ricalcolo singolo previsto; ha inoltre indicato le modalità operative per il ricalcolo e il recupero degli importi eventualmente spettanti.
Norme richiamate
decreto-legge n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis
«A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)».
La Corte interpreta la norma come imposizione di una cristallizzazione del fondo al livello 2010 e di una riduzione proporzionale in ragione delle cessazioni di personale; la riduzione non può essere attuata con un taglio percentuale forfettario uguale per tutti i lavoratori, ma mediante ricalcolo del fondo e riparto medio individuale secondo il numero dei lavoratori in servizio
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio è regolato dai contratti collettivi; principio di parità di trattamento che vieta al datore di lavoro modifiche unilaterali migliorative o peggiorative rispetto alla contrattazione, salvo limiti imposti dalla normativa statale di finanza pubblica
d.lgs. n. 75 del 2017, art. 40, comma 3-bis
Rafforza il legame tra contrattazione integrativa, performance e la destinazione di una quota prevalente delle risorse accessorie alla parte variabile collegata alla performance; contesto che incide sulla distribuzione delle risorse accessorie
CCNL Area dirigenza medica e veterinaria (art. 9, 10, 11; art. 51 del CCNL 5.12.1996)
Ricorda che esistono fondi specifici per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato; l'art. 51 disciplina la graduazione delle funzioni e la composizione della retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) la cui corresponsione richiede pesatura delle attività; in assenza di pesatura la parte variabile può dar luogo solo a rimedio risarcitorio
decreto n. 63/2010 del Commissario ad acta per la sanità della Regione Campania
Atto regionale/commissariale che ha dettato misure di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale (turn-over, rideterminazione dei fondi per contrattazione integrativa); rilevanza nel quadro delle misure di risanamento ma non legittima, di per sé, un taglio uniforme non conforme alla normativa statale di cristallizzazione
legge n. 191 del 2009, art. 2, comma 83
Norma richiamata nel ricorso come parte del quadro normativo di contenimento delle spese; la Corte la inquadra tra le disposizioni di finanza pubblica che possono limitare gli effetti della contrattazione collettiva
legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b
Parte del quadro normativo di contenimento della spesa pubblica invocato dall'A.S.L.; rilevanza generale per l'interpretazione dei limiti alle risorse per il trattamento accessorio
Massime di principio
- L'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 cristallizza le risorse complessive destinate al trattamento accessorio al livello del 2010 e impone la loro riduzione proporzionale alle cessazioni del personale: la riduzione va attuata tramite ricalcolo del fondo e riparto pro capite, non tramite tagli percentuali forfettari applicati uniformemente ai singoli lavoratori.
- Se nei fatti le somme erogate negli anni successivi al 2010 risultano eccedenti per mancata applicazione della cristallizzazione, l'amministrazione può recuperare gli importi ma solo mediante un ricalcolo conforme alla norma (depurazione delle quote riferite al personale cessato, determinazione di quanto spettante per ciascun lavoratore, individuazione e contestuale recupero degli importi recuperabili).
- La retribuzione di posizione, in particolare la parte variabile, richiede la 'pesatura' e la graduazione delle funzioni: in mancanza di tale procedimento il rimedio del lavoratore è prevalentemente risarcitorio per la perdita della chance di percepire la parte variabile, non l'automatica riformulazione retroattiva delle graduazioni.
- Le disposizioni statali di contenimento della spesa pubblica possono limitare o comprimere gli effetti concreti della contrattazione collettiva nell'impiego pubblico privatizzato; tuttavia, ogni intervento aziendale sui compensi deve rispettare la lettera della normativa statale e le garanzie procedurali (ricalcolo, graduazione, comunicazione, avvio del procedimento di revisione).
- Nei contenziosi collegati a misure di risparmio pubblico che incidono su diritti retributivi individuali, il giudice ordinario è competente a verificare l'esistenza di diritti soggettivi e a quantificare il 'dare-avere' tra parti anche in presenza di provvedimenti di macro-organizzazione o atti commissariali.
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