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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35485/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto inapplicabile ratione temporis la norma (art.58, comma 7, d.lgs. n.29/1993 come modificato dall'art.26 d.lgs. n.80/1998) al rapporto inerente un incarico conferito nel 1995. L'Assessorato sosteneva che la normativa debba operare con riferimento alle prestazioni eseguite dopo l'entrata in vigore della modifica normativa e non debba essere considerata retroattiva rispetto al solo conferimento dell'incarico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione. Ha disposto che il giudice di rinvio verifichi e quantifichi le prestazioni rese dal dipendente a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n.80/1998 (23.4.1998) e distingua la quota di compensi maturata per attività svolte dopo tale data. Ha chiarito che la data del pagamento è irrilevante: rileva la data di esecuzione delle prestazioni. Ha inoltre stabilito il principio di diritto circa l'applicabilità della norma alle prestazioni rese dopo l'entrata in vigore, anche se l'incarico era stato assunto anteriormente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.29/1993, art. 58, comma 7

    «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. … In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti»

    La Corte ha interpretato la norma come disciplinante l'esecuzione delle prestazioni retribuite: la proibizione riguarda lo svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione e le conseguenze (versamento del compenso all'amministrazione) si applicano alle prestazioni effettivamente rese dopo l'entrata in vigore della norma.

  • art. 26 d.lgs. n.80/1998

    Novella l'art.58 d.lgs.29/1993 prevedendo espressamente la conseguenza del trasferimento del compenso alla pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina a tutte le prestazioni eseguite dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.80/1998 (23.4.1998).

  • legge n.662/1996, art.1, commi 60-63

    "Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione."

    La legge 662/1996 ha introdotto il divieto e ha previsto una decorrenza (1.3.1997) imponendo la cessazione delle attività incompatibili e l'obbligo di chiedere autorizzazione; la Corte ha ritenuto che tale disciplina confermi l'obbligo di adeguarsi alla normativa sopravvenuta e che la disciplina successiva (d.lgs.80/1998) abbia poi previsto la specifica conseguenza patrimoniale.

  • d.lgs. n.165/2001, art.53, comma 7

    Norma di riordino che reca oggi disposizione analoga: attribuisce all'amministrazione di appartenenza il diritto a ricevere il compenso per prestazioni irregolari rese dal dipendente senza autorizzazione; la Corte la indica come la versione vigente della disciplina richiamata.

  • codice civile, art. 2237, comma 2

    Riferito come norma che disciplina il recesso dal contratto d'opera per giusta causa e i relativi effetti economici (rimborso spese e compenso per l'opera svolta), utile per valutare i rapporti tra il lavoratore autonomo e il committente in caso di cessazione forzata dell'incarico per effetto del divieto.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento del motivo di cassazione: censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in questo caso la normativa sul divieto e relative conseguenze).

  • d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater

    Norma richiamata con riferimento all'esenzione dal versamento di un ulteriore contributo unificato, applicata in ragione dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti senza autorizzazione si applica alle prestazioni eseguite dopo l'entrata in vigore della norma, anche se l'incarico era stato conferito anteriormente.
  • La misura della responsabilità patrimoniale si riferisce alla quota di compenso maturata in relazione alle prestazioni rese dopo la data di efficacia della norma; il giudice deve quantificare separatamente il compenso relativo al periodo anteriore e posteriore all'entrata in vigore.
  • La data del pagamento non è determinante: rileva la data di esecuzione delle prestazioni per valutare se il compenso sia dovuto all'amministrazione o al lavoratore.
  • Il contratto d'opera valido se stipulato prima della nuova norma non impedisce l'applicazione della disposizione sanzionatoria concernente lo svolgimento successivo delle prestazioni: non si applica una retroattività normativa quanto alla fattispecie ma si valutano le prestazioni rese dopo l'entrata in vigore.
  • In situazioni analoghe il lavoratore pubblico avrebbe dovuto chiedere autorizzazione o cessare l'attività incompatibile dal momento dell'entrata in vigore della disciplina; il committente privato è esposto al rischio di dover versare il compenso all'amministrazione pubblica ove le prestazioni siano state rese dopo tale data.
  • In caso di contenzioso, le parti e il giudice devono distinguere e documentare temporaneamente le prestazioni (periodizzazione dell'attività) per determinare la quota di compenso soggetta all'obbligo di riversamento alla pubblica amministrazione.

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