Cassazione Civile, Sentenza n. 35487/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I dirigenti medici hanno impugnato la decisione dell'A.S.L. Caserta (delibera 5 novembre 2012 e successive operazioni) che aveva ridotto del 30% la parte variabile della retribuzione (retribuzione di posizione e di risultato) operando trattenute in busta paga dal marzo 2013, contestando l'errata applicazione della normativa di contenimento della spesa (art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010) e la violazione delle norme collettive (art. 39 CCNL 8/6/2000; art. 51, co.3 e art.55, co.6 CCNL 5/12/1996) in materia di graduazione e pesatura delle funzioni dirigenziali. I ricorrenti chiedevano la declaratoria di illegittimità della decurtazione e la restituzione delle somme indebitamente sottratte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi dei dirigenti nella parte fondamentale: ha stabilito che l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione delle risorse al livello del 2010 e la loro riduzione solo in misura proporzionale alla riduzione del personale, non invece un taglio forfettario del 30% applicato indistintamente a ciascun dipendente. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il taglio lineare del 30% e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello per il riesame: questa dovrà quantificare l'ammontare dei Fondi secondo l'art. 9, comma 2-bis, determinare quanto spettava in ciascun anno successivo al 2010 in base alla graduazione vigente, quanto effettivamente percepito dai lavoratori e il conseguente dare-avere (eventuale recupero da parte dell'ASL e/o restituzione ai dipendenti). La Corte ha inoltre precisato che eventuali misure provvisorie possono essere adottate solo se motivate e con contestuale avvio del procedimento di revisione delle graduazioni.
Norme richiamate
d.l. n. 78 del 2010, conv. con legge n. 122 del 2010 - art. 9, comma 2-bis
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
La Corte interpreta la norma come obbligo di "cristallizzazione" delle risorse al livello 2010 e riduzione solo proporzionale alle cessazioni: non legittima un taglio uniforme percentuale applicato individualmente senza ricalcolo dei fondi e senza tenere conto del numero di dipendenti e della graduazione.
d.lgs. n. 165 del 2001 - art. 45
Stabilisce che trattamento fondamentale e accessorio sono disciplinati dai contratti collettivi; la Corte ricorda il principio di parità di trattamento e che il datore non può unilateralmnte modificare condizioni collettive salvo che la legge disponga diversamente per ragioni di finanza pubblica.
CCNL area dirigenza medica e veterinaria (biennio 2008-2009) - artt. 9, 10, 11 (Fondi)
Individuano i diversi Fondi per retribuzione di posizione e di risultato; la Corte distingue le finalità delle voci accessorie e sottolinea che l'ammontare complessivo dei fondi è soggetto ai limiti di legge, ma la ripartizione interna richiede la graduazione e la pesatura previste dal contratto.
CCNL 5 dicembre 1996 - art. 51, comma 3 (graduazione delle funzioni)
La retribuzione di posizione è collegata alla graduazione delle funzioni; la parte variabile richiede la pesatura delle attività e non può essere ridotta senza aver seguito la procedura contrattuale di revisione della graduazione.
CCNL 8 giugno 2000 - art. 39 (area della dirigenza sanitaria, menzionato dai ricorrenti)
Riferimento contrattuale alla natura della retribuzione di posizione come componente del trattamento economico; la Corte prende atto dell'aspirazione dei ricorrenti alla tutela delle voci considerate fondamentali o non direttamente aggredibili senza corretto procedimento.
d.lgs. n. 75 del 2017 - modifica art. 40 (comma 3-bis)
Rafforza il collegamento tra performance, contrattazione integrativa e destinazione prevalente delle risorse variabili alla performance; la Corte lo richiama per inquadrare la disciplina della contrattazione integrativa.
Massime di principio
- I tagli imposti da norme statali di contenimento della spesa (es. art. 9, co.2-bis d.l.78/2010) prevalgono sulla contrattazione collettiva, ma devono essere attuati secondo i criteri testuali: cristallizzazione al livello 2010 e riduzione proporzionale alle cessazioni del personale, non con un taglio forfettario uguale per tutti.
- L'amministrazione non può modificare unilateralmente le singole voci accessorie (retribuzione di posizione parte variabile; retribuzione di risultato) senza applicare le procedure contrattuali di graduazione/pesatura o senza un corretto ricalcolo dei fondi: eventuali recuperi devono derivare da un ricalcolo individuale basato sui parametri contrattuali.
- In presenza di applicazioni errate delle regole di contenimento, il giudice ordinario è competente a determinare il "dare-avere" tra amministrazione e lavoratori: ciò include il ricalcolo dei Fondi secondo il criterio 2010, la quantificazione di quanto spettava e quanto effettivamente percepito e la conseguente determinazione delle somme da recuperare o restituire.
- Misure provvisorie adottate dall'amministrazione in vista di revisione delle graduazioni sono ammissibili solo se motivate e se acompagnate dall'effettivo avvio del procedimento di revisione; non è legittimo un taglio generalizzato e immediato senza tali presupposti.
- Per difendersi in simili controversie, i lavoratori devono chiedere il ricalcolo dei fondi e la quantificazione individuale del diritto, oppure il risarcimento per la perdita della chance di percepire la parte variabile, quando la procedura di graduazione non è stata regolarmente eseguita.
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