Cassazione Penale, Sentenza n. 34019/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la responsabilità penale per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina (capo 1) e per detenzione/porto abusivo di armi e munizioni (capi 2 e 3). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) carenza di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche (in particolare per l'età ultrasettantenne e per difficili condizioni economiche); 2) omessa o generica motivazione sugli aumenti applicati ai fini della continuazione per i reati satellite; 3) errore materiale nel dispositivo relativo al calcolo della pena (discrepanza fra la motivazione, che porta a 4 anni e 6 mesi dopo il ristoro del rito abbreviato, e il dispositivo che indica 4 anni e 8 mesi e € 19.800 di multa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi ritenendo che il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti rientrino nella sfera del giudizio di merito e nella discrezionalità motivazionale della Corte territoriale, purché congrua e non contraddittoria. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato un errore materiale nel dispositivo rispetto alla motivazione; essendo chiaramente ricostruibile il procedimento di calcolo nella motivazione, ha proceduto alla rettifica della pena detentiva ai sensi dell'art. 619-bis cod. proc. pen., rideterminandola in conformità a quanto emerso nella parte motiva (pena finale pari a quattro anni e sei mesi di reclusione e € 19.800 di multa). Le altre doglianze sono state dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
Norma richiamata per la configurazione del reato relativo alla detenzione e porto abusivo di armi e munizioni; la Corte territoriale ha valutato la presenza di proiettili da guerra come elemento aggravante ai fini dell'aumento della pena.
Richiamato come norma relativa al porto abusivo di armi; applicato in relazione a uno dei capi di imputazione confermati in sede di appello.
Riferimento normativo alle circostanze rilevanti per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che la sussistenza di tali circostanze è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha osservato che, se il giudice di merito ritiene prevalente un elemento ostativo, può limitarsi a motivare su quello senza esaminare singolarmente tutti gli altri parametri.
Richiamata in relazione agli aumenti applicati per la continuazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'entità degli aumenti sia rimessa al potere discrezionale dei giudici di merito salvo vizi evidenti di illogicità o arbitrarietà.
Norma procedurale che disciplina la possibilità di rettificare errori materiali nel dispositivo della sentenza; la Corte richiama il principio per distinguere quando la motivazione prevale sul dispositivo.
Norma applicata dalla Corte per procedere alla rettifica della quantità della pena detentiva indicata nel dispositivo, quando l'errore è materiale e il procedimento di calcolo è ricostruibile dalla motivazione.
Massime di principio
- La valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è primaria facoltà del giudice di merito: se la motivazione è congrua e non contraddittoria la Cassazione non sindaca il merito, anche se manca un apprezzamento punto per punto degli elementi favorevoli.
- Gli aumenti per continuazione e le maggiorazioni ex art. 81 cod. pen. richiedono motivazione, ma la quantificazione è sostanzialmente affidata alla discrezionalità del giudice di merito; il controllo di legittimità è ammesso solo per vizi logico-giuridici evidenti.
- Se sussiste una discordanza evidente tra motivazione e dispositivo riconducibile a errore materiale nei calcoli della pena, la Corte di Cassazione può rettificare il dispositivo ai sensi degli artt. 619 e 619-bis c.p.p. senza annullare la sentenza, quando il percorso logico-calcolatorio è ricostruibile dalla motivazione.
- Il successo in Cassazione può essere limitato alla correzione di errori formali o materiali; la conferma della responsabilità sostanziale e le valutazioni di gravità della personalità criminale restano solitamente in capo al giudice di merito.
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