Cassazione Penale, Sentenza n. 34017/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Lorenzo impugna la conferma della condanna per reati tributari (art. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000) per i seguenti motivi: 1) notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello effettuata 20 giorni prima e non 40 come richiesto dalla novella dell'art. 601 c.p.p.; 2) dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti; 3) mancata valutazione delle difese in relazione al reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000; 4) mancata valutazione delle difese in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/2000; 5) errata qualificazione del fatto del capo C) come reato ex art. 2 anziché ex art. 5.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo non sia manifestamente infondato, per l'incertezza interpretativa sull'entrata in vigore della novella che ha esteso il termine a 40 giorni per la notifica del decreto di citazione a giudizio (art. 601 c.p.p.). A causa di tale questione processuale rilevante e ancora dibattuta, il Collegio ha constatato la prescrizione dei reati, maturata al più tardi il 31/12/2023, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Perciò non ha esaminato gli altri motivi. Decisione resa il 2 aprile 2024.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Norme che definiscono i reati tributari contestati; la Corte non ha esaminato nel merito l'interpretazione delle norme sostanziali a causa della dichiarazione di prescrizione
codice di procedura penale
art. 601, comma 3 (termini per la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello)
La novella ha aumentato il termine da 20 a 40 giorni; la sentenza evidenzia incertezza sull'epoca di applicazione della modifica e sulla norma transitoria, rendendo plausibile il gravame per vizio di notifica
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022
art. 34, comma 1, lett. d)
Ha introdotto la modifica dell'art. 601 c.p.p. (40 giorni); indicata come fonte della nuova disciplina
d.l. 30/12/2021, n. 228 convertito
art. 16, comma 1 (riferimenti normativi e datazioni rilevanti per l'applicazione)
Parte della catena normativa usata da alcune sezioni per individuare la data di applicazione della novella
d.l. 31/10/2022, n. 162 convertito
art. 6 (convertito in legge 30/12/2022, n. 199)
Elemento utilizzato, insieme ad altri, per sostenere l'applicabilità della nuova disciplina dal 30/12/2022
d.l. 30/12/2023, n. 215
Ha disposto una proroga che, secondo altra giurisprudenza, posticiperebbe l'applicazione della nuova disciplina fino al 30/6/2024; fonte della contrapposta linea interpretativa
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza per vizio di notifica del decreto di citazione in appello, verificare attentamente quale versione dell'art. 601 c.p.p. si applica: la data da considerare (data della notifica, data di proposizione dell'appello o data del provvedimento impugnato) può essere decisiva.
- Se esiste contrasto giurisprudenziale sull'entrata in vigore di una norma processuale, il motivo relativo alla notifica può non risultare manifestamente infondato e può sospingere la Cassazione a esaminare la prescrizione prima del merito sostanziale.
- In presenza di incertezza sull'applicabilità di modifiche normative, il pubblico ministero può chiedere l'annullamento senza rinvio per prescrizione: ciò è efficace se la prescrizione è già maturata alla data ritenuta rilevante dal Collegio.
- Nel contenzioso penale tributario, se si vuole contestare la correttezza della qualificazione del fatto o la mancata valutazione di difese tecniche, è utile sollevare anche profili procedurali connessi (es. nullità di notifica), perché possono determinare l'estinzione del reato prima dell'esame del merito.
- Per chi difende l'imputato: raccogliere e documentare con cura le date di notifica e le comunicazioni processuali e sollevare tempestivamente eccezioni procedurali legate all'entrata in vigore di novità normative; per il PM o la parte resistente: valutare l'opportunità di dedurre la prescrizione quando la controversia processuale sulla norma applicabile è aperta.
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