Cassazione Penale, Sentenza n. 34030/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Adinolfi è stato condannato per concorso in istigazione alla corruzione e per accesso abusivo a sistema informatico: in concorso con Iazzetta Giuseppe (incaricato di pubblico servizio) avrebbe offerto a studenti le risposte dei test d'ingresso a fronte di 100 euro per studente, procurandosi illegittimamente le domande accedendo al sistema informatico dell'Università o aprendo le buste contenenti i test. In cassazione ha proposto due motivi: (1) violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza sostenendo che la condotta per la quale fu condannato sarebbe diversa (estrazione dati personali vs accesso per aprire buste) e che Iazzetta fosse legittimato ad accedere; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 323-bis commi 1-2 cod. pen., poiché il fatto sarebbe stato estemporaneo, privo di piano criminoso articolato e con comportamento collaborativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: non vi era mutamento radicale del fatto e non è stato dimostrato alcun pregiudizio della difesa; inoltre è stato affermato che l'accesso del pubblico incaricato al sistema per finalità estranee alle sue funzioni configura accesso abusivo ai sensi dell'art. 615-ter. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e perché la Corte di appello ha motivatamente escluso le attenuanti ex art. 323-bis alla luce della gravità, della reiterazione e dell'articolazione del piano criminoso e della limitatezza della collaborazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'accesso abusivo comprende anche il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, pur essendo formalmente abilitato, accede o si mantiene nel sistema per finalità estranee a quelle per cui l'accesso è attribuito; in tal caso si configura reato (anche se l'accesso è formalmente consentito).
art. 323-bis cod. pen., commi 1-2
Le circostanze attenuanti previste richiedono valutazione sulla spontaneità dell'assunzione di responsabilità e sul concreto apporto collaborativo; possono essere negate se sussistono gravità del fatto, reiterazione o un piano criminoso articolato.
Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010 (Cerelli)
Principio di correlazione: per integrare un mutamento del fatto che pregiudichi la difesa occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie; non basta una mera esplicitazione della condotta se l'imputato ha potuto comunque difendersi sull'oggetto dell'accusa.
Sez. U., n. 41210 del 18/05/2017 (Savarese)
Un soggetto formalmente autorizzato ad accedere a un sistema informatico realizza accesso abusivo se utilizza tale accesso per finalità estranee alle proprie attribuzioni (sviamento di potere).
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede che il fatto venga radicalmente trasformato per integrare una violazione: mere differenze descrittive non sono sufficienti se l'imputato ha potuto difendersi nel merito.
- L'accesso da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio è illecito quando è finalizzato a scopi estranei alle sue funzioni, anche se formalmente abilitato all'accesso al sistema informatico.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 323-bis è necessario dimostrare concretezza e spontaneità della collaborazione e l'assenza di un piano criminoso articolato; dichiarazioni generiche o ammissioni limitate possono non essere sufficienti.
- La mancata richiesta di assunzione di nuove prove nei gradi precedenti indebolisce la censura in cassazione fondata su presunti pregiudizi della difesa derivanti dalla formulazione dell'imputazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può prevedere sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34016/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34017/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34019/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34020/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34029/2024 del 09/09/2024
- Sentenza penale · 9 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34034/2024 del 09/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →