Cassazione Penale, Sentenza n. 34029/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del G.I.P. di Salerno che aveva condannato Criscuolo per corruzione in atti giudiziari (con pena di 1 anno e 4 mesi, sostituita con 480 giorni di lavori di pubblica utilità). Due motivi: 1) erronea qualificazione giuridica dei fatti: il ricorrente sosteneva che la fattispecie dovesse essere ricondotta all'art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita) per la presunta posizione di soggezione e la prevaricazione dei pubblici ufficiali, evidenziando indici quali initiative da parte dei funzionari, difficoltà economiche dell'imputato, rateizzazione del pagamento e modalità di riscossione; 2) vizio nel trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il riconoscimento dell'attenuante ex art. 323-bis non avrebbe escluso anche le generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha richiamato la giurisprudenza che distingue corruzione da induzione indebita/concussione valutando l'elemento della prevaricazione e la libertà decisionale del privato ("par condicio contractualis" vs soggezione). I giudici di merito hanno accertato che Criscuolo non era in condizione di soggezione, che le difficoltà economiche non vanno automaticamente a configurare l'induzione indebita e che l'imputato si è determinato per calcolo utilitaristico, con accettazione consapevole del patto corruttivo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso: la Corte di merito aveva motivato la negazione delle generiche spiegando che il comportamento collaborativo era già valutato ai fini dell'attenuante ex art. 323-bis e che non sussistevano ulteriori elementi per le generiche, tenuto conto anche dei precedenti penali. Conseguenze procedurali: confermata l'inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 3.900,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale che ha giustificato la trasmissione dell'atto di appello alla Corte di Cassazione; citato come principio procedurale per l'ammissibilità del ricorso.
art. 319-quater cod. pen.
Norma sull'induzione indebita a dare o promettere: la Corte la cita nella distinzione tra questa fattispecie e la corruzione, sottolineando che la sua configurabilità richiede la presenza di una posizione di soggezione e di un comportamento di prevaricazione/abuso del pubblico ufficiale che abbia determinato direttamente la dazione o promessa.
art. 323-bis cod. pen.
Prevede una circostanza attenuante per la collaborazione processuale: la Corte ha ritenuto che la collaborazione di Criscuolo fosse già stata considerata ai fini dell'attenuante ex art. 323-bis e che perciò non sussistessero elementi aggiuntivi per riconoscere le attenuanti generiche.
art. 322 cod. pen.
Sanziona il pubblico ufficiale che sollecita promessa o dazione; richiamato dalla Corte per spiegare come il criterio dell'iniziativa sia stato progressivamente sostituito dall'analisi della prevaricazione/abuso nel determinare la corretta qualificazione tra i reati corruttivi e le fattispecie di induzione/concussione.
art. 317, 318, 319 cod. pen.
Riferimenti alle disposizioni che disciplinano, storicamente e attualmente, concussione, corruzione e reati affini; la Corte ne discute in chiave comparativa per evidenziare il criterio distintivo attuale (prevaricazione e soggezione piuttosto che mera iniziativa).
Sez. U., n. 1228 del 24/10/2013 ("Maldera")
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che individua il criterio differenziale: induzione indebita e concussione richiedono un comportamento di prevaricazione/abuso e la posizione di soggezione dell'extraneus, mentre la corruzione presuppone parità contrattuale e incontro libero e consapevole delle volontà delle parti.
Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016 (Beccaro Migliorati) e Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015 (De Napoli)
Decisioni che valorizzano il profilo della preminenza concreta esercitata dal pubblico ufficiale per distinguere le fattispecie, richiamate dalla Corte a supporto del principio espresso dalle Sezioni unite.
Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016 (Vecchio)
Giurisprudenza che afferma la configurabilità dell'art. 319-quater solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti tra le parti; citata per precisare che la corruzione ricorre quando l'erogatore si è determinato per calcolo utilitaristico e non per timore.
Massime di principio
- Per distinguere corruzione da induzione indebita/concussione bisogna valutare la presenza di prevaricazione/abuso e la reale posizione di soggezione psicologica del privato; l'iniziativa formale non è elemento decisivo.
- La mera difficoltà economica del privato, la rateizzazione del pagamento o che la richiesta provenga da un pubblico ufficiale non sono di per sé sufficienti a qualificare il fatto come induzione indebita: occorre dimostrare che l'abuso del pubblico ufficiale abbia determinato direttamente la condotta del privato.
- Se il privato accetta la dazione per un calcolo utilitaristico e non per timore, il fatto è orientato a configurare corruzione (accordo libero e consapevole, "par condicio").
- Il riconoscimento della collaborazione processuale ex art. 323-bis può essere valutato autonomamente e non comporta automaticamente anche il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice valuta caso per caso tenendo conto di precedenti e del comportamento complessivo.
- Difesa pratica: per sostenere la ricostruzione di induzione indebita è necessario documentare elementi concreti di pressione, minaccia o abuso tali da mostrare che la scelta del privato non è stata libera; viceversa, prove di contrattazione, rateizzazione o trattativa favoriscono la qualificazione per corruzione.
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