Cassazione Penale, Sentenza n. 34020/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del decreto del Questore (6.10.2023) che gli imponeva, tra l'altro, l'obbligo di presentarsi presso il Commissariato durante le partite della A.S.D. Nuova Virtus Igea per quattro anni. Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione del contraddittorio per mancato tempestivo accesso agli atti richiesto dal difensore via PEC il 12.10.2023 e ottenuto dalla sola Questura il 16.10.2023, quindi oltre il termine utile; 2) violazione del diritto di difesa perché l'ordinanza di convalida è stata depositata il 13.10.2023 senza indicazione dell'orario, rendendo impossibile verificare il rispetto del termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto (notificato l'11.10.2023 alle ore 10:50).
La decisione
La Corte ha ritenuto primo esaminare il motivo relativo al termine delle 48 ore: essendo il deposito dell'ordinanza privo dell'indicazione dell'orario, non è possibile verificare il decorso del termine dilatorio necessario per garantire il "contraddittorio cartolare". Tale incertezza ha comportato la caducazione della convalida per violazione del diritto di difesa. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 6.10.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione imposta al ricorrente (l'obbligo di presentazione attiene alla libertà personale e la convalida giudiziaria su tale aspetto è stata ritenuta inscindibile), con ordine di comunicazione alla cancelleria.
Norme richiamate
art. 6 legge 13.12.1989 n. 401
art. 6, comma 3, legge 13.12.1989 n.401
Il termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore è finalizzato a garantire il contraddittorio cartolare; la convalida non può intervenire prima del decorso di tale termine senza violare il diritto di difesa.
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (Michelotto)
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223
Giurisprudenza consolidata che qualifica il termine dilatorio come strumento funzionale all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura di limitazione della libertà personale.
Sez. 3, Sent. n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341
Conferma l'orientamento secondo cui la convalida antecedente al termine dilatorio è viziata per violazione del diritto di difesa.
Sez. U. n. 4441 del 29/11/2005 (Zito)
Sez. U. n.4441 del 29.11.2005, Zito, Rv. 232711
Principio delle Sezioni Unite: in materia di libertà personale e provvedimenti interdittivi non è ammesso ricorrere a presunzioni circa la legittimità formale dei provvedimenti giudiziari; l'incertezza formale può comportare l'annullamento.
Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016
Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016
Richiama la distinzione tra misure interdittive di competenza della Pubblica Sicurezza e la convalida giudiziaria limitata agli aspetti attinenti alla libertà personale (obbligo di presentazione).
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore è funzionale al diritto di difesa: la convalida effettuata prima del suo decorso o quando non è possibile verificarne il rispetto è viziata e può essere annullata.
- Il deposito dell'ordinanza di convalida deve contenere l'indicazione dell'orario; l'omissione di tale indicazione crea un'incertezza formale che può comportare la nullità della convalida per violazione del contraddittorio.
- La tempestiva concessione dell'accesso agli atti richiesti dal difensore è essenziale per l'esercizio del "contraddittorio cartolare"; la mancata comunicazione entro il termine utile rafforza la posizione del ricorrente sul vizio del procedimento.
- In presenza di vizi formali che ledono il diritto di difesa connesso alla libertà personale, la Corte può annullare senza rinvio l'ordinanza e disporre la cessazione degli effetti del provvedimento impugnato, almeno per la parte attinente alla libertà personale (es. obbligo di presentazione).
- Nei casi simili, è strategico per il difensore: 1) chiedere immediatamente accesso agli atti e documentare eventuali ritardi; 2) verificare che gli atti giudiziari contengano data e ora di deposito; 3) eccepire il vizio del termine dilatorio e la violazione del contraddittorio per ottenere l'annullamento.
- Non è ammessa una valutazione basata su presunzioni di regolarità formale: qualsiasi incertezza documentale significativa in materia di libertà personale va interpretata a favore della tutela del diritto di difesa.
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