Cassazione Penale, Sentenza n. 34034/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo un presunto contrasto tra giudicati: la condanna di Mammoliti fondata su una intercettazione del 27/02/2007 (colloquio in carcere tra Giuseppe Pelle e Francesco Barbaro) che lo ritraeva come mediatore della faida di San Luca, e l'assoluzione con formula piena, in rito abbreviato, di altri protagonisti (Pelle, Barbaro, Strangio) per concorso esterno, che secondo il ricorrente avrebbe smentito la rilevanza mafiosa e la portata probatoria del colloquio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che non sussiste un contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., perché i fatti storici sono stati ricostruiti in modo coincidente e il diverso esito tra processi deriva da valutazioni diverse (anche per via del diverso rito e del diverso regime di utilizzabilità delle prove). La sentenza di condanna di Mammoliti, fondata sull'intercettazione e sulla nozione di "messa a disposizione" tipica dell'associazione mafiosa, è stata ritenuta logicamente e giuridicamente coerente. Condanna alle spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Usato come norma-scuola per l'accertamento della partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la intercettazione, il ruolo di mediatore attribuito a Mammoliti e la messa a disposizione siano elementi sufficienti per la responsabilità ex art. 416-bis.
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la revisione per contrasto tra giudicati richiede una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due decisioni irrevocabili; non è sufficiente una mera diversa valutazione giuridica o il diverso epilogo dovuto a riti o regimi probatori differenti.
Massime di principio
- La richiesta di revisione fondata su un presunto contrasto tra giudicati richiede la dimostrazione di una concreta incompatibilità fattuale tra le decisioni irrevocabili, non la semplice diversa valutazione giuridica degli stessi fatti.
- Le intercettazioni possono costituire prova decisiva per la partecipazione ad associazione mafiosa quando emergono contesti, ruoli e dichiarazioni inequivoche che dimostrano la 'messa a disposizione' del soggetto per l'organizzazione.
- La diversità del rito (ordinario vs abbreviato) e il diverso regime di utilizzabilità delle prove possono legittimamente spiegare esiti diversi tra più processi senza configurare contrasto di giudicati ai fini della revisione.
- Per la revisione è essenziale valutare se le due decisioni ricostruiscono fatti storici incompatibili; se la ricostruzione è coincidente, prevale l'impossibilità di ottenere la revisione anche se le conseguenze penali attribuite ai diversi imputati sono differenti.
- L'attribuzione di incarichi di rilievo (es. mediazione tra cosche) a un soggetto può essere utilizzata quale indizio della sua rilevanza nell'organizzazione mafiosa, anche se non è provato che l'incarico sia stato effettivamente eseguito.
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