Cassazione Civile, Sentenza n. 795/2020 del 16/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Due soggetti avevano chiesto in primo grado la reimmissione nel possesso di un immobile con terreno pertinenziale. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale, sostenendo di avere posseduto l’intero appartamento, insieme al padre, dal 1970 e di averne acquistato per usucapione il 50%. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 989/2012 del 2 luglio 2012, aveva accolto parzialmente la riconvenzionale, dichiarando il convenuto comproprietario della quota indivisa del 50% per usucapione. In appello, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1769/2017 depositata il 3 ottobre 2017, dichiarava la proprietà degli attori, ordinava il rilascio dell’immobile e condannava il convenuto a pagare 12.000 euro per il danno patrimoniale da indisponibilità del bene. La Corte valorizzava l’atto di compravendita del 29 dicembre 2000 e il fatto che l’originario appartamento, appartenuto al comune dante causa e lasciato in eredità a più persone dopo la sua morte nel 1970, fosse stato frazionato nel 1992 in due unità, con riconoscimento delle rispettive proprietà. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione dell’art. 342 c.p.c., perché l’appello dei proprietari sarebbe stato generico, lacunoso e fondato su argomenti tardivi, oltre a non avere impugnato una statuizione del Tribunale; (2) violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe valutato allegazioni sul frazionamento e sulla divisione del 1992 formulate solo dopo la scadenza delle preclusioni; (3) violazione dell’art. 345 c.p.c., perché sarebbe stata esaminata una nuova eccezione, secondo cui il dante causa del ricorrente avrebbe partecipato al frazionamento, benché fosse già deceduto; (4) violazione della normativa edilizia, perché il ripristino dei muri divisori sarebbe stato disposto in assenza di un provvedimento concessorio. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il ricorrente aveva qualificato genericamente l’appello come confuso e carente, senza indicare il contenuto delle argomentazioni contestate né assolvere gli oneri di specificità e autosufficienza richiesti per il ricorso per cassazione. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: anche ipotizzando che l’allegazione sul frazionamento del 1992 fosse nuova e inammissibile, ciò non avrebbe scalfito la complessiva ratio della decisione. La Corte d’appello aveva qualificato la domanda di rilascio come rivendica, interpretazione della domanda riservata al giudice di merito se congruamente motivata; aveva inoltre ritenuto provata la proprietà degli attori mediante il loro titolo e il comune dante causa. Quanto all’usucapione, il frazionamento del 1992, coerente con i titoli e accompagnato dal riconoscimento delle rispettive proprietà, esprimeva una volontà non equivoca di riconoscere il diritto degli altri titolari e interrompeva la continuità dell’animus possidendi. Il quarto motivo è infondato: il ricorrente non aveva individuato specificamente le norme edilizie violate e le questioni relative ad autorizzazioni o validità edilizia del frazionamento erano irrilevanti rispetto alla sua efficacia quale manifestazione della volontà dei comproprietari di separare le unità e riconoscere i diritti reciproci. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
L’atto di appello deve individuare chiaramente i punti contestati e formulare argomenti idonei a confutare le ragioni della decisione impugnata; il requisito va applicato senza formalismi inutili, ma richiede specificità rapportata alla motivazione censurata.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
I requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come anche la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
Il ricorrente per cassazione deve esporre nel ricorso i fatti processuali rilevanti e individuare precisamente gli atti o documenti invocati, riportandone o riassumendone il contenuto e indicandone la collocazione processuale; tali requisiti non possono essere integrati mediante il rinvio ad altri atti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso)
L’indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti assolve sia l’onere di contenuto del ricorso sia quello di produzione documentale, la cui inosservanza comporta rispettivamente inammissibilità o improcedibilità.
L’affermazione della novità ed inammisibilità della allegazione dell’intervenuto frazionamento e della materiale divisione del 1992 (a prescindere dalla mancata partecipazione personale del L.F., deceduto prima di tale operazione), anche ove la si ritenesse suscettibile di accoglimento, non appare comunque idonea a scalfire la complessiva ratio decidendi, nè a contraddire ciò che in essa è affermato quanto alla non accoglibilità della domanda riconvenzionale di usucapione.
La censura relativa all’ammissibilità di una nuova allegazione in appello non conduce alla cassazione se, anche accogliendola, non è idonea a incidere sulla ratio decidendi che sorregge il rigetto della domanda di usucapione.
siffatte circostanze, e in particolare il frazionamento del bene coerentemente al titolo, escludono la maturazione del periodo utile ad usucapire, in quanto interrompono continuità e persistenza del necessario animus possidendi (frazionamento del 1992, citazione per rivendica ed eccezione di usucapione del 2004) e si traducono nella volontà non equivoca di riconoscere il diritto reale al suo titolare
Il possesso utile all’usucapione non matura quando fatti univoci, quali il frazionamento del bene coerente con i titoli e il riconoscimento delle proprietà altrui, manifestano la volontà di riconoscere il diritto reale del titolare e interrompono la continuità dell’animus possidendi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’appello, quale impugnazione a critica vincolata, deve individuare i punti della decisione contestati e contrapporre alle relative motivazioni argomenti specifici idonei a confutarle; la specificità va valutata in rapporto alla motivazione impugnata, senza imporre formule sacramentali.
- Nel ricorso per cassazione, la parte che denuncia l’erronea valutazione di un atto o di un fatto processuale deve indicarne puntualmente il contenuto rilevante e la collocazione nel fascicolo, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la Corte non è tenuta a svolgere indagini integrative sugli atti.
- Il giudice di merito qualifica la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa, alla situazione dedotta e al provvedimento richiesto, senza essere vincolato dalla formula usata dalla parte; la qualificazione non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata e rispettosa del senso complessivo dell’atto.
- Il riconoscimento della proprietà altrui esclude l’animus possidendi utile all’usucapione solo quando, per le modalità o i fatti in cui si manifesta, esprima una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare; la mera consapevolezza dell’altrui proprietà non è sufficiente.
- Il frazionamento di un immobile comune, quando sia coerente con i titoli e manifesti la volontà dei comproprietari di riconoscere le rispettive proprietà, può interrompere la continuità del possesso utile all’usucapione.
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