Cassazione Civile, Sentenza n. 792/2020 del 16/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietaria)
La controversia
Il ricorrente, insieme alla madre e al fratello, era comproprietario per quote indivise di un appartamento e di un negozio già appartenuti al padre, deceduto; gli immobili erano stati concessi in locazione con contratti registrati nel 2002. Con citazione notificata nell’ottobre 2007, chiedeva alla madre il pagamento della propria quota di un terzo dei canoni, assumendo che li avesse riscossi integralmente lei. La resistente opponeva l’esistenza di un accordo con i figli in forza del quale avrebbe potuto incassare in via esclusiva i canoni, mentre i figli avrebbero continuato a contribuire pro quota alle imposte. In via riconvenzionale chiedeva il rimborso della quota di spese anticipate per la gestione dei due immobili, di un altro appartamento e di un’automobile intestata ai tre eredi. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11535/2011, respingeva la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale, condannando il ricorrente a pagare Euro 11.007,59 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3852/2014 depositata il 29 ottobre 2014, rigettava l’appello, ritenendo provato l’accordo. In Cassazione il ricorrente articolava nove motivi: i primi cinque contestavano l’interpretazione dei documenti, in particolare del documento n. 16, una lettera del 10 novembre 2008 dell’amministratore della madre cui era allegato un assegno circolare di Euro 5.788,49, e denunciavano violazioni dei criteri di interpretazione negoziale, delle regole sulle prove e dell’onere probatorio, nonché omesso esame del fatto del pagamento di una parte dei canoni; il sesto deduceva l’inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’art. 2722 c.c.; il settimo, l’ottavo e il nono contestavano ammissione, utilizzazione e valutazione delle testimonianze della teste C. e del fratello, anche quanto a pertinenza e attendibilità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che la contestazione del peso attribuito alle prove e la richiesta di una diversa lettura dei documenti miravano a ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità; non erano quindi configurabili, per il solo dissenso dalla valutazione probatoria, violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. né omesso esame di un fatto decisivo. La motivazione della Corte d’appello sul documento n. 16 non era apparente né logicamente irriducibile: la lettera proveniva da un terzo, non indicava con chiarezza il titolo dell’assegno e, essendo successiva all’inizio della causa, era suscettibile di interpretazioni diverse. Lo scritto di un terzo poteva essere apprezzato come elemento indiziario, ma non aveva efficacia di piena prova e, nel caso concreto, non imponeva l’interpretazione proposta dal ricorrente. Non sussisteva pertanto la dedotta violazione dell’art. 2722 c.c.; le prove testimoniali erano state legittimamente ammesse e il giudice di merito aveva motivato sulla loro pertinenza e attendibilità. La testimonianza de relato era stata corroborata da elementi oggettivi e da altre risultanze; quella del fratello non poteva essere svalutata aprioristicamente per il rapporto di parentela ed era stata legittimamente ritenuta attendibile nel quadro complessivo delle prove. Confermata la decisione d’appello, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
In primo luogo, non può ravvisarsi alcun omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – come tale incasellabile nel nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – nella contestazione relativa alla valutazione di prove costituende compiuta dal giudice di merito, così come tale contestazione non è idonea a configurare un vizio propriamente comportante la nullità della sentenza, salva rimanendo la sussumibilità di eventuali violazioni di regole giuridiche attinenti l’ammissione o l’efficacia di mezzi istruttori nell’alveo dei vizi riconducibili al citato art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 4.
La contestazione della valutazione di prove costituende non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo previsto dal n. 5; le violazioni delle regole giuridiche sull’ammissione o sull’efficacia delle prove possono invece essere dedotte nei limiti dei motivi di cui ai nn. 3 e 4.
art. 115 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
L’art. 115 c.p.c. non consente di censurare in Cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio; la violazione è configurabile nei casi in cui la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali.
art. 116 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La censura ai sensi dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento o, viceversa, disattende una prova legale; non basta contestare il peso probatorio assegnato alle prove.
artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
La parte la quale, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate od erroneamente applicate, nè ad enunziare apoditticamente quello che ritiene essere il “nomen iuris” della fattispecie, ma deve specificare le ragioni di diritto così del denunziato errore del giudice, come della contrapposta tesi sostenuta, ed, in particolare, denunziare e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica; diversamente, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la prospettazione di una difforme interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso, e sono, pertanto, inammissibili in sede di legittimità.
Per censurare in Cassazione l’interpretazione di un accordo occorre individuare e dimostrare la violazione di specifici canoni ermeneutici e spiegare l’errore giuridico; la mera proposta di una lettura alternativa della volontà negoziale investe il merito ed è inammissibile.
artt. 2697, 2730, 2731, 2735, 2727 e 2729 c.c.
Quanto all’asserita violazione degli artt. 2697,2730,2731,2735,2727 c.c. e art. 2729 c.c., comma 1, deve poi rilevarsi che, sul pacifico presupposto che il contestato documento n. 16 era imputabile ad un terzo, la Corte di appello ha fatto legittima applicazione della disciplina relativa all’efficacia degli scritti per l’appunto provenienti da un terzo, i quali, invero, pur non potendo produrre gli effetti di piena prova e non essendo soggetti al regime sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. nè a quello processuale previsto dall’art. 214 c.p.c., possono solo essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore meramente indiziario, ragion per cui il loro contenuto deve essere supportato da ulteriori elementi che ne confortino l’attendibilità e la verosimiglianza e, quindi, supportino la possibilità per il giudice di merito di conferire ad essi il valore di prova effettivamente convincente.
Lo scritto proveniente da un terzo non costituisce piena prova, ma può essere liberamente apprezzato come indizio; il suo contenuto deve essere corroborato da ulteriori elementi che ne sostengano attendibilità e verosimiglianza.
art. 2722 c.c.
Osserva, quindi, il collegio, con riferimento agli altri (tra loro inscindibilmente connessi) quattro motivi formulati (dal sesto al nono), che proprio la ravvisata – ad opera del giudice di appello – non riferibilità del documento 16 alle circostanze che il ricorrente riteneva di provare ha comportato che non poteva verificarsi alcuna violazione dell’art. 2722 c.c. e che, quindi, erano state legittimamente ammesse le prove testimoniali, il cui risultato, ovviamente, è demandato al prudente apprezzamento del giudice di merito che, nel caso di specie, ha dato adeguatamente conto della pertinenza ed attendibilità degli esiti delle deposizioni dei testi C.A.E. e V.L. (germano del ricorrente) rispetto ai fatti di causa, così ravvisandosi l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di altre testimonianze.
La preclusione di cui all’art. 2722 c.c. non opera quando il documento invocato non è riferibile alle circostanze che si assumono provate; in tale ipotesi, le testimonianze possono essere ammesse e valutate dal giudice di merito.
art. 244 c.p.c.
Osserva, quindi, il collegio, con riferimento agli altri (tra loro inscindibilmente connessi) quattro motivi formulati (dal sesto al nono), che proprio la ravvisata – ad opera del giudice di appello – non riferibilità del documento 16 alle circostanze che il ricorrente riteneva di provare ha comportato che non poteva verificarsi alcuna violazione dell’art. 2722 c.c. e che, quindi, erano state legittimamente ammesse le prove testimoniali, il cui risultato, ovviamente, è demandato al prudente apprezzamento del giudice di merito che, nel caso di specie, ha dato adeguatamente conto della pertinenza ed attendibilità degli esiti delle deposizioni dei testi C.A.E. e V.L. (germano del ricorrente) rispetto ai fatti di causa, così ravvisandosi l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di altre testimonianze.
La Corte ha ritenuto legittima l’ammissione e la valutazione delle testimonianze perché pertinenti ai fatti di causa; non ha enunciato una distinta regola interpretativa dell’art. 244 c.p.c., ma ha respinto la censura relativa alle prove testimoniali.
art. 247 c.p.c.
Quanto all’attendibilità della deposizione di quest’ultimo teste, va osservato che, in tema di prova testimoniale, l’insussistenza, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma.
Il rapporto di parentela non consente di escludere aprioristicamente la credibilità del testimone: la deposizione va valutata nel contesto complessivo degli elementi acquisiti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater.
Massime di principio
- La valutazione e la scelta delle prove, nonché il peso attribuito alle diverse testimonianze, spettano al giudice di merito e non sono riesaminabili in Cassazione come semplice dissenso valutativo, se la motivazione è congrua.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con una valutazione delle prove ritenuta erronea dalla parte: occorre dedurre l’uso di prove non introdotte o disposte fuori dai limiti legali, la violazione delle regole sulle prove legali o l’attribuzione di efficacia di piena prova a elementi liberamente valutabili.
- La censura in Cassazione dell’interpretazione di un accordo deve indicare e dimostrare la violazione di specifici criteri legali di ermeneutica; una lettura negoziale alternativa, senza puntuale denuncia dell’errore, chiede un nuovo apprezzamento di merito.
- Gli scritti provenienti da terzi non hanno efficacia di piena prova, ma possono essere valutati come indizi; per assumere valore probatorio convincente devono essere sostenuti da elementi ulteriori che ne confermino attendibilità e verosimiglianza.
- La preclusione alla prova testimoniale non può essere invocata sulla base di un documento che il giudice abbia motivatamente ritenuto non riferibile alle circostanze che la parte intende dimostrare.
- La testimonianza di un parente non può essere considerata inattendibile per il solo vincolo familiare; la credibilità va valutata nel quadro complessivo delle risultanze processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 794/2020 del 16/01/2020
- Sentenza civile · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 782/2020 del 16/01/2020
- Sentenza civile · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 795/2020 del 16/01/2020
- Sentenza civile · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 785/2020 del 16/01/2020
- Sentenza civile · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 786/2020 del 16/01/2020
- Sentenza civile · 16 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 787/2020 del 16/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →