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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 794/2020 del 16/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratori)

La controversia

Un architetto aveva ricevuto dal Comune l’incarico di redigere un piano per l’edilizia economica e popolare, conferito con deliberazione consiliare del 1985 e regolato da convenzione del 4 marzo 1986, con compenso originariamente fissato in lire 30.000.000. Nel 1993 il Consiglio comunale deliberò di adeguarlo a lire 43.000.000, in considerazione del tempo trascorso prima che l’amministrazione impartisse le direttive definitive, ma la deliberazione di adeguamento non fu approvata dal CO.RE.CO. Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo contro il Comune per lire 30.225.000, anche a titolo di arricchimento senza causa, l’architetto vide il decreto revocato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 330/1999: il giudice ritenne non esperibile l’azione di arricchimento e non vincolante la deliberazione di adeguamento, indicando che il privato avrebbe dovuto agire contro gli amministratori o funzionari che avevano deliberato la spesa. L’architetto citò quindi questi ultimi per il pagamento. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1506/2008, rigettò la domanda, ritenendo che non fosse imputabile agli amministratori e al funzionario l’aver consentito la prestazione, poiché esisteva un’obbligazione dell’ente valida ed efficace, sebbene limitata agli atti originari. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1121/2017 depositata il 20 novembre 2017, rigettò l’appello. In cassazione il professionista articolò quattro motivi: 1) denunciò, in forma cumulativa e confusa, violazioni degli artt. 342 c.p.c. e 23 del D.L. n. 66/1989, contestando la ricostruzione secondo cui avrebbe eseguito spontaneamente la prestazione accettando il compenso originario e sostenendo di aver appreso dell’annullamento delle deliberazioni solo dopo la consegna degli elaborati; 2) dedusse violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e dell’art. 23 del D.L. n. 66/1989, nonché omesso esame di fatti decisivi, lamentando che i giudici non avessero deciso sulle domande formulate dai convenuti verso il Comune, che avessero fondato la decisione sulla sua asserita conoscenza dell’annullamento e che avessero trascurato il giudicato della sentenza del 1999; 3) denunciò violazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 23 del D.L. n. 66/1989, sostenendo che i convenuti e il Comune avessero riconosciuto l’utilità della prestazione, utilizzata con l’adozione del piano, e che gli amministratori dovessero corrispondere il compenso adeguato deliberato; 4) lamentò una discordanza tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello nella liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava censure eterogenee e non specifiche, sollecitava una nuova valutazione dei fatti e non chiariva la dedotta violazione dell’art. 23 del D.L. n. 66/1989, che presuppone l’acquisizione di beni o servizi in assenza della deliberazione richiesta. Il secondo motivo non è stato accolto: le doglianze erano cumulativamente formulate senza individuare i presupposti dell’omesso esame di un fatto decisivo; il ricorrente non aveva interesse a ottenere una pronuncia sui rapporti tra gli altri soggetti; il giudice poteva interpretare e qualificare la domanda sulla base del suo contenuto sostanziale e applicare una norma diversa da quella invocata senza violare l’art. 112 c.p.c.; la sentenza del 1999 faceva stato soltanto tra il professionista e il Comune, non nei confronti dei convenuti, estranei a quel giudizio. Il terzo motivo non è stato accolto perché, oltre a sovrapporre censure di violazione di legge e di fatto, non indicava in modo circostanziato l’errore di diritto e mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze e degli apprezzamenti di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la dedotta discrasia nella liquidazione delle spese costituiva un mero errore materiale, da sottoporre al giudice che aveva emesso la sentenza con istanza di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200 per ciascun controricorrente, di cui euro 200 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare in modo specifico e completo le censure riferite alla decisione impugnata, così da delimitare l’oggetto del giudizio di legittimità.

  • art. 342 c.p.c.

    l’art. 342 c.p.c., che si limita a prescrivere la forma e il contenuto che deve avere l’atto di appello a pena di imammissibilità

    La norma disciplina forma e contenuto dell’atto di appello; la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva chiarito in che modo la sentenza d’appello l’avesse violata.

  • art. 23, comma 4, D.L. n. 66/1989, convertito dalla L. n. 144/1989

    la Corte di merito ha rilevato che proprio l’appellante non aveva confutato le ragioni della decisione di primo grado, la quale “correttamente e condivisibilmente” aveva ritenuto non liquidabile in danno dei convenuti principali (quale pagamento invocato sulla scorta di detta norma) poichè essa presuppone che funzionari e amministratori abbiano proceduto alla acquisizione di fatto di beni e servizi in violazione dell’obbligo di cui al comma 3 dello stesso articolo

    La responsabilità di funzionari e amministratori prevista dal comma 4 presuppone l’acquisizione di fatto di beni o servizi in violazione dell’obbligo stabilito dal comma 3; non è sufficiente invocare la norma senza contestare tale presupposto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., implica dunque il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante

    Il giudice non può attribuire un bene diverso da quello domandato, ma può ricostruire autonomamente i fatti e applicare una norma diversa da quella invocata, purché la pronuncia rimanga corrispondente alla domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo o alle anomalie motivazionali radicali indicate dalla giurisprudenza; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o di ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    Chi denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare il fatto, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    La censura di omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione richiesti per consentire alla Corte il controllo sulla rilevanza e sulla risultanza processuale del fatto.

  • art. 2041 c.c.

    Nella specie, la Corte ha confermato il rigetto della domanda senza riconoscere un diritto all’indennizzo fondato sull’arricchimento senza causa, rilevando che le censure non dimostravano un errore di diritto nella decisione di merito.

    La disposizione era invocata per l’indennizzo del valore della prestazione professionale, ma la Corte non ha enunciato né applicato un principio sostanziale sulla ricorrenza dell’arricchimento: ha rigettato la censura per difetto di specifica critica alla decisione impugnata.

  • art. 287 c.p.c.

    Questa Corte ha ritenuto che, nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l’istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell’art. 287 c.p.c..

    La correzione dell’errore materiale della sentenza va richiesta al giudice che l’ha pronunciata; il ricorso per cassazione non è lo strumento per correggerlo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e chiaramente riferiti alla decisione impugnata; la sovrapposizione di censure riconducibili a distinti vizi di legittimità, senza una loro separata illustrazione, è inammissibile quando costringe la Corte a individuare e ricostruire le doglianze.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, della fonte da cui risulta, del momento e delle modalità in cui è stato discusso tra le parti e della sua decisività; non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione di legge non può essere dedotta mediante la sola indicazione della norma: occorre illustrare in modo circostanziato perché la soluzione giuridica adottata dal giudice di merito contrasti con essa, distinguendo la critica di diritto dalla contestazione dell’accertamento dei fatti.
  • Il giudice, nell’interpretare e qualificare la domanda, non è vincolato alla formula utilizzata dalla parte e può ricostruire autonomamente i fatti sulla base delle risultanze istruttorie e applicare una norma diversa da quella invocata, purché non attribuisca un bene non richiesto e la pronuncia corrisponda alla domanda.
  • Il giudicato formatosi tra una parte e un terzo non produce effetti nei confronti di soggetti rimasti estranei al relativo giudizio.
  • La responsabilità di funzionari e amministratori prevista dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 66/1989 presuppone l’acquisizione di fatto di beni o servizi in violazione dell’obbligo previsto dal comma 3.
  • La contestazione della discordanza tra motivazione e dispositivo che integri un mero errore materiale deve essere proposta con istanza di correzione al giudice che ha emesso la sentenza, e non può essere risolta in sede di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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